Cassazione Civile, Ordinanza n. 00266/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere una prestazione assistenziale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, ritenendo insussistenti i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. La ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo di avere regolarmente prodotto la dichiarazione reddituale richiesta e che il giudice di merito aveva erroneamente escluso l’esenzione per asserita mancanza di certificazione reddituale. Dalla decisione emerge che la dichiarazione, datata 5 aprile 2023 e richiamata sia nell’ATP sia nel ricorso ex art. 445-bis c.p.c., attestava l’assenza di redditi personali e la ricorrenza del limite reddituale familiare, con impegno a comunicare eventuali variazioni, ed era stata allegata anche al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso: ha rilevato che la documentazione prodotta era conforme ai requisiti di legge richiesti dall’art. 152 disp. att. c.p.c. e che il Tribunale aveva erroneamente escluso l’esenzione dalle spese per carenza della certificazione reddituale. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non ripetibili le spese del giudizio di merito. L’INPS è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge posta a base della statuizione sulle spese.
la dichiarazione reddituale prodotta dalla parte, se conforme ai requisiti di legge e allegata agli atti, consente l’esenzione dalla condanna alle spese nei giudizi in materia assistenziale/previdenziale.
art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003
richiamato nella dichiarazione reddituale per attestare il rispetto del limite reddituale previsto dalla disciplina dell’esenzione.
la dichiarazione reddituale allegata al ricorso per cassazione e richiamata negli atti di merito è stata ritenuta ritualmente prodotta in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia previdenziale o assistenziale, l’esenzione dalla rifusione delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. spetta quando la parte abbia reso e prodotto una dichiarazione reddituale conforme ai requisiti di legge e tempestivamente allegata agli atti processuali.
- Il giudice di merito non può negare l’esenzione limitandosi a ritenere insussistente la certificazione reddituale, se dagli atti risulta una dichiarazione regolarmente prodotta che attesti l’assenza di redditi personali e il rispetto del limite reddituale familiare.
- Quando la violazione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito dichiarando non ripetibili le spese di lite.
- La produzione della dichiarazione richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c. va valutata in modo sostanziale, verificando il contenuto dell’attestazione reddituale e la sua rituale allegazione agli atti, non essendo sufficiente una lettura meramente formale o restrittiva del requisito.
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