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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30126/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 C.d.S., con applicazione di sanzione pecuniaria, decurtazione di punti e sospensione della patente, poi seguito da provvedimento prefettizio di sospensione della patente per sei mesi. L'interessato ha impugnato sia il verbale sia il provvedimento amministrativo, sostenendo in cassazione, in sintesi, che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell'onere della prova sulla taratura dell'apparecchio di rilevazione della velocità e nel valutare la regolarità del controllo tecnico. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 320 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 22, nonché vizio motivazionale, affermando che era sufficiente eccepire l'insussistenza della taratura periodica per porre a carico della P.A. la prova della regolarità dello strumento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di varie disposizioni del codice della strada e del d.m. 13 giugno 2017 n. 282, sostenendo che l'ultima taratura risaliva al 10 aprile 2017 e che, essendo decorso oltre un anno, al momento dell'infrazione del 17 agosto 2018 lo strumento non era più utilizzabile, con conseguente nullità del verbale e degli atti conseguenti.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che la sentenza impugnata ha confuso la verifica di funzionalità con la taratura, trattandosi di attività distinte. Dato che l'ultima taratura risultava eseguita il 10 aprile 2017 e l'infrazione era stata accertata il 17 agosto 2018, era decorso il termine di un anno previsto dalla disciplina transitoria del d.m. n. 282 del 2017, sicché l'apparecchio non poteva essere utilmente impiegato senza nuovo controllo di taratura. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito ha annullato il verbale di accertamento n. 4992 del Corpo di Polizia locale del Comune di Alghero relativo alla violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. Ha inoltre posto le spese di tutti i gradi di giudizio a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 142 C.d.S.

    commi 9 e 11; comma 9 bis

    La violazione dei limiti di velocità deve essere accertata con apparecchio regolarmente tarato; in mancanza di taratura valida l'accertamento non è utilizzabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale relativa al giudizio davanti al giudice di pace e al riparto dell'onere probatorio in opposizione a sanzione amministrativa.

  • L. n. 689 del 1981, art. 22

    Richiamata come disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa, nel cui ambito il ricorrente invoca il riparto dell'onere della prova a carico dell'amministrazione.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova della regolare taratura dell'apparecchio spetta alla P.A.

  • art. 2 L. n. 241/1990

    Il Tribunale aveva escluso la tardività del provvedimento prefettizio, osservando che era stato emesso entro sette giorni dal ritiro della patente.

  • d.m. 13 giugno 2017 n. 282

    La disciplina transitoria è stata interpretata nel senso che i dispositivi già in regola con la precedente verifica devono essere sottoposti alla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla pubblicazione del decreto.

  • art. 345 Reg.to C.d.S.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

  • art. 45, comma 6, C.d.S.

    Richiamato nel secondo motivo quale norma inerente all'impiego delle apparecchiature di accertamento.

  • art. 7 d.m. 13 giugno 2017 n. 282

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa del regime di taratura degli strumenti di rilevazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, la regolarità dell'accertamento presuppone che il dispositivo di rilevazione sia stato sottoposto a taratura nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
  • La verifica di funzionalità dell'apparecchio e la taratura sono attività diverse: la prima non sostituisce la seconda e non può sanare la mancata taratura periodica.
  • Quando la normativa transitoria impone che gli strumenti già in uso siano assoggettati a nuova taratura entro un certo termine, l'utilizzo oltre tale termine rende inutilizzabile l'accertamento se la nuova taratura non è intervenuta.
  • In tema di opposizione a sanzioni amministrative, chi contesta l'accertamento può limitarsi a dedurre l'assenza della valida taratura dell'apparecchio, ma la decisione dipende dalla verifica in concreto della documentazione tecnica prodotta in giudizio.
  • Se dalla documentazione risulta che l'ultima taratura risale a oltre un anno prima dell'infrazione, il verbale fondato su quel dispositivo deve essere annullato senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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