Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27295/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

L'assicurato aveva stipulato un contratto di assicurazione con copertura anche per il furto e, dopo la sottrazione della propria autovettura avvenuta a Milano, aveva chiesto all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'assicurazione, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile l'art. 1900 c.c. per essere emerso, secondo il giudice di merito, un comportamento doloso dell'assicurato o comunque una simulazione del furto. Con il ricorso per cassazione l'assicurato ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 1900 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto il dolo da elementi fattuali congetturali e comunque non provati; 2) violazione dell'art. 27, comma 2, Cost. e dell'art. 651 c.p.p., lamentando che la sentenza avesse valorizzato la pendenza di un procedimento penale per simulazione di reato finalizzata alla truffa assicurativa; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla testimonianza di un teste, al prezzo di acquisto e al valore assicurato del veicolo, nonché a un documento delle autorità lettoni relativo alla chiusura di un procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse un errore di sussunzione della fattispecie astratta, ma contestasse in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; il secondo motivo non cogliesse la reale ratio decidendi, poiché il riferimento al procedimento penale era solo marginale e non fondava da solo il giudizio di dolo; il terzo motivo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ne è derivata la condanna dell'assicurato alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1900 c.c.

    esclude l'indennizzo quando il sinistro è causato con dolo dell'assicurato; tuttavia la sua applicazione non può essere censurata in cassazione se la doglianza attacca solo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    il vizio di falsa applicazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    il vizio di omesso esame concerne un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    la presunzione di non colpevolezza non risulta violata quando il giudice civile si limiti a un riferimento marginale a un procedimento penale pendente senza affermare la colpevolezza dell'interessato.

  • art. 651 c.p.p.

    solo la sentenza penale irrevocabile di condanna produce gli effetti tipici nel giudizio civile nei casi previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 366, n. 4), c.p.c.

    è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    individua il contributo unificato base cui si ricollega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'interpretazione della norma astratta; se la critica riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, la censura è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca un argomento solo marginale o estraneo alla decisione, è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio o per sottoporre alla Corte di cassazione una nuova lettura delle prove.
  • In un giudizio civile connesso a fatti penalmente rilevanti, il richiamo a un procedimento penale pendente non viola di per sé la presunzione di non colpevolezza, quando non sia usato per affermare la colpevolezza dell'interessato ma solo come elemento accessorio della motivazione.
  • L'esclusione dell'indennizzo assicurativo per dolo dell'assicurato resta un accertamento di merito; in cassazione può essere sindacata solo nei limiti del corretto uso delle categorie giuridiche, non della ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.