Cassazione Civile, Ordinanza n. 33324/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal rigetto, in sede amministrativa per silenzio-rifiuto, dell’istanza di rimborso della quota del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. La commissione tributaria regionale aveva negato il rimborso ritenendo che si trattasse di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa. La contribuente, quale erede, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della decisione della Commissione europea 4 agosto 2015 n. C(2015) 5549 final. In sintesi, ha sostenuto che il giudice di merito aveva escluso in modo assoluto i titolari di redditi d’impresa e di partecipazione dall’agevolazione, senza considerare che il rimborso richiesto sarebbe stato comunque inferiore alla soglia de minimis di euro 200.000,00.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando il contribuente svolga attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità dell’aiuto con il regolamento de minimis e, più in generale, le condizioni poste dalla decisione della Commissione UE per la compatibilità con il mercato interno. Nel caso concreto, però, la ricorrente si era limitata a dedurre che l’importo chiesto a rimborso fosse inferiore alla soglia de minimis, senza provare i presupposti applicativi dell’agevolazione né l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici ricevuti nel periodo rilevante; non risultava neppure richiamata un’eventuale autocertificazione idonea a dimostrare tali requisiti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
norma posta a fondamento della domanda di rimborso della quota del 90% di IRPEF e ILOR
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della pretesa restitutoria
individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici
art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
richiamata dall’art. 138 l. n. 388/2000 per delimitare i beneficiari delle agevolazioni
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale
art. 108, par. 3, TFUE
indicato nella decisione UE quale disposizione violata dagli aiuti di Stato illegali oggetto di recupero
regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato quale regolamento de minimis applicabile agli aiuti individuali
regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato quale regolamento de minimis applicabile agli aiuti individuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale costituisce aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare non solo l’astratta riconducibilità alla misura agevolativa, ma anche la concreta compatibilità dell’aiuto con la disciplina europea applicabile, inclusi i presupposti del regime de minimis.
- La soglia de minimis non rileva se riferita al solo importo domandato nel singolo giudizio: occorre accertare l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici concessi nel periodo rilevante e verificare che non sia superato il massimale previsto dal diritto dell’Unione.
- Se l’aiuto supera la soglia di irrilevanza prevista dalla disciplina de minimis, il beneficio non può essere riconosciuto; la verifica deve essere compiuta in concreto e in relazione a tutti gli aiuti pubblici pertinenti.
- In materia di rimborso fondato su disciplina agevolativa, l’onere di allegare e provare i presupposti di spettanza dell’agevolazione grava sul contribuente, compresa la dimostrazione delle condizioni richieste dalla normativa unionale e, se del caso, della documentazione autocertificativa pertinente.
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