Cassazione Civile, Ordinanza n. 04867/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dai danni riportati da un appartamento sovrastante a seguito della demolizione di un tramezzo longitudinale nei locali sottostanti. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che la demolizione del tramezzo avesse aggravato la deformazione del solaio, che aveva nel tempo assunto funzione di supporto pur non essendo originariamente portante, e che ciò avesse causato le lesioni nell'appartamento superiore. Il ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2043 e ss. c.c., 1223 c.c. e dei principi sul nesso causale, sostenendo che la cattiva condizione del solaio, preesistente, avrebbe comunque causato le lesioni e che la demolizione del tramezzo non poteva essere considerata causa unica del danno; ha inoltre contestato la lettura data dalla Corte d'appello a una DIA del 10.6.2008, dalla quale non emergerebbe la prevedibilità della funzione strutturale assunta dal tramezzo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 90, 112 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse condannato anche al consolidamento/rifacimento del solaio, tema che assumerebbe non essere stato compreso nella domanda originaria o nel devolutum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello sul nesso causale, applicato secondo i principi della causalità civile: la rimozione del tramezzo è stata considerata condicio sine qua non delle lesioni, mentre il pregresso deterioramento del solaio non è stato ritenuto dotato di autonoma e concreta incidenza concausale, poiché il solaio era rimasto stabile proprio per effetto dell'appoggio sui tramezzi sottostanti. La censura del ricorrente, volta a sostituire una diversa lettura tecnica e fattuale, è stata giudicata inammissibilmente diretta a riesaminare il merito. È stato inoltre escluso lo sconfinamento dai limiti della domanda: gli attori avevano chiesto anche il ripristino dello stato dei luoghi e, in appello, la richiesta di pagamento delle somme quantificate dal CTU per la riparazione dei danni consentiva di ricomprendere anche il consolidamento del solaio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della responsabilità aquiliana per il danno da fatto illecito.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza.
Applicati in materia civile per la regola causale e per la selezione delle cause rilevanti; rileva la condicio sine qua non e la causa prossima di rilievo.
Richiamato per distinguere il caso in cui operi la regola dell'equivalenza delle cause, non applicata nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di censura della violazione delle norme sostanziali nella selezione del nesso causale.
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione dei limiti processuali dedotti.
Richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; escluso lo sconfinamento del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per dedurre una pronuncia su domanda nuova in appello; censura disattesa.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità civile, il nesso causale va accertato secondo il criterio della condicio sine qua non e della causalità adeguata, valutando ex ante se l'evento sia conseguenza non del tutto inverosimile della condotta.
- Nel processo civile, l'accertamento del nesso causale segue la regola del 'più probabile che non', non quella dell'oltre il ragionevole dubbio.
- La scelta dell'antecedente causalmente rilevante è censurabile in cassazione solo se compiuta in violazione di norme sostanziali; la diversa valutazione dell'efficienza causale di elementi fattuali o tecnici non può essere proposta come mero riesame del merito.
- Se un elemento strutturale privo di funzione portante originaria ha nel tempo assunto funzione di supporto e la sua rimozione fa venir meno una stabilità già precaria, può essere ritenuto causa giuridicamente rilevante del danno, anche in presenza di una preesistente situazione di vetustà dell'opera.
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la condanna al ripristino o al consolidamento di un bene quando tale intervento rientri nella domanda di risarcimento/ripristino dello stato dei luoghi devoluta al giudice di appello e risulti coerente con la quantificazione tecnica del danno.
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