Ordinanza n. 3991/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (ric. princ.) dei seguenti atti del Comune di S. Marinella: - determinazione dirigenziale del 28.5.2026 (prot. 55), avente a oggetto “Procedura comparativa art. 37 c.d.n. per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima con tipologia di stabilimento balneare rif. arch. sm 94. aggiudicazione definitiva”; - determinazione dirigenziale del 3.4.2026 (prot. 38), avente a oggetto “Procedura comparativa art. 37 c.d.n. per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima con tipologia di stabilimento balneare rif. arch. sm 94. aggiudicazione provvisoria e richiesta verifica dei requisiti”; - determina n. 23 del 13.2.2026, di approvazione del verbale n. 1 dell’11.2.2026; - verbali di gara n. 2 del 25.3.2026 e n. 3 del 26.3.2026; - comunicazione del 18.5.2026, avente a oggetto “obbligo di rilascio e riconsegna del compendio demaniale a seguito di aggiudicazione provvisoria e anticipata occupazione ai sensi dell’art. 38 Cod. Nav. – rettifica invio pec”; - verbali delle sedute del seggio di gara e nota di istituzione del seggio di gara stesso; - verbale di riconsegna del 3.6.2026; - diffida ad adempiere al rilascio dell’area entro il 14.6.2026, notificata l’8.6.2026; e per la conseguente statuizione dell’obbligo dell’amministrazione resistente a disporre l’aggiudicazione della procedura, per il lotto in contestazione, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, nel quale la ricorrente si dichiara fin da ora disponibile a subentrare, ovvero, in subordine, disporre la rivalutazione delle offerte; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia (ric. inc.) - del verbale n. 1 del 11.2.2026, con cui Le Due Baie s.r.l. è stata ammessa alla successiva fase di valutazione delle offerte; - del verbale n. 3 del 26.3.2026, con cui la commissione, pur dando atto che, per quanto riguarda la busta “B” della società Le Due Baie, la documentazione è irregolare e carente, ha valutato l’offerta tecnica presentata anziché disporne l’esclusione; - della determinazione dirigenziale n. 38 del 3.4.2026, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicata in via provvisoria a Troili Gian Marco la concessione demaniale marittima SM 94 cp 252 (stabilimento Le Due Baie), nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Le Due Baie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa al lotto SM 94, inclusi gli atti di ammissione, valutazione e aggiudicazione, nonché gli atti di rilascio e riconsegna del compendio demaniale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dal Comune per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima destinata a stabilimento balneare, chiedendo la sospensione degli effetti, l’aggiudicazione in proprio favore, l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto con disponibilità al subentro oppure, in subordine, la rinnovazione della valutazione delle offerte. Ha contestato, in particolare, l’ammissione dell’aggiudicatario, ritenuto privo dei requisiti di capacità professionale, tecnica, operativa, economica e finanziaria, nonché la corrispondenza tra il soggetto che aveva presentato la manifestazione di interesse e quello che aveva partecipato alla procedura. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per la mancata produzione, nella busta dell’offerta tecnica, dei documenti richiesti dal punto 12 del disciplinare e per la loro mancata sottoscrizione da parte di tecnici abilitati. La controversia presenta ricorsi reciprocamente escludenti; il TAR ha ritenuto necessario esaminare entrambe le impugnazioni cautelari e ha anteposto le censure relative alla partecipazione alla gara a quelle concernenti l’attribuzione dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le domande cautelari. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto privo di apprezzabile fumus il motivo relativo all’asserita carenza dei requisiti dell’aggiudicatario. La lex specialis ammetteva espressamente la partecipazione di persone fisiche e non risultava prima facie contestata tale previsione. Inoltre, l’aggiudicatario aveva presentato sia la manifestazione di interesse sia la domanda di partecipazione come persona fisica ed era titolare di partita IVA per l’attività di gestione di stabilimenti balneari, sicché non emergeva, in sede cautelare, una discontinuità soggettiva o l’assenza manifesta dei requisiti. Il TAR ha rilevato che la disciplina di gara richiamava i requisiti degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e indicava genericamente ulteriori capacità professionali, tecniche, operative, economiche e finanziarie, riservando al merito l’approfondimento delle concrete modalità di valutazione. Quanto al ricorso incidentale, il TAR ha ravvisato apprezzabili profili di fumus nella censura relativa alla mancata esclusione della ricorrente principale. Il punto 12 del disciplinare imponeva, a pena di esclusione, la produzione nella busta tecnica di specifici documenti sottoscritti da tecnico abilitato, tra cui asseverazioni, elaborati grafici, piano economico-finanziario, cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Dalla documentazione esaminata risultava prima facie che soltanto il progetto di fattibilità tecnico-economica fosse stato sottoscritto digitalmente da un tecnico abilitato, mentre la relazione tecnica, le tavole, il piano economico-finanziario e il cronoprogramma non risultavano adeguatamente sottoscritti; non era inoltre provato che i documenti fossero stati trasmessi via PEC direttamente dai tecnici abilitati. Tali carenze apparivano quindi integrare la violazione della lex specialis assistita da espressa comminatoria di esclusione. Tuttavia, proprio perché la ricorrente principale non dimostrava il fumus della propria domanda cautelare e sarebbe stata prima facie escludibile, difettava il periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare richiesta con il ricorso incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina richiamata per la procedura comparativa di assegnazione della concessione demaniale marittima.
Richiamato per l’anticipata occupazione del compendio demaniale e per gli obblighi di rilascio e riconsegna.
Richiamato in relazione alla manifestazione di interesse e alla procedura di assegnazione della concessione.
artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023
La determina comunale richiamava tali disposizioni per la verifica dei requisiti di partecipazione; il TAR ha rilevato che la lex specialis non sembrava aver ulteriormente specificato i requisiti di capacità professionale, tecnica, operativa, economica e finanziaria.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Richiamati per la dichiarazione sostitutiva richiesta alle persone fisiche partecipanti alla procedura.
Richiamato quale parametro della dichiarazione relativa all’assenza di cause di divieto o decadenza antimafia.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la concessione della misura richiede una valutazione positiva, sia pure sommaria, del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In presenza di ricorsi reciprocamente escludenti proposti dagli unici partecipanti a una procedura selettiva, il diritto a un ricorso effettivo impone l’esame di entrambe le impugnazioni anche in sede cautelare, poiché l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura sussiste anche quando la sua ripetizione sia soltanto possibile e non certa.
- Nella fase cautelare, la contestazione della partecipazione di un concorrente deve essere esaminata, per ragioni di economia processuale, prima delle censure relative all’attribuzione dei punteggi o alla valutazione comparativa delle offerte.
- Quando la lex specialis ammette espressamente la partecipazione di persone fisiche, la partecipazione di un soggetto in tale qualità non può essere esclusa in via immediata per il solo fatto che non operi tramite una società, purché dagli atti emerga prima facie la corrispondenza soggettiva tra manifestazione di interesse e domanda di partecipazione e il possesso dei requisiti dichiarati non sia manifestamente insussistente.
- La clausola della lex specialis che prescrive, a pena di esclusione, la produzione di specifici documenti dell’offerta tecnica sottoscritti da un tecnico abilitato rende rilevante, ai fini dell’ammissione, la verifica della sottoscrizione richiesta; la mera trasmissione via PEC non può supplire, in assenza di riscontro documentale, alla prova della sottoscrizione qualificata dei documenti.
- La presenza di fumus a favore di un ricorso incidentale escludente non comporta necessariamente l’accoglimento della relativa domanda cautelare: se la ricorrente principale non dimostra il fumus della propria pretesa e risulta prima facie escludibile, può difettare il periculum in mora in capo al ricorrente incidentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →