Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e successivo decreto di sospensione cautelare della qualifica di agente di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Belluno gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., imponendogli di alienarle o cederle a terzi non conviventi entro 150 giorni. Ha inoltre impugnato il successivo decreto prefettizio che, in via cautelare e fino alla conclusione degli accertamenti penali, ha sospeso la qualifica di agente di pubblica sicurezza precedentemente conferitagli. Il ricorso comprendeva anche la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel merito; ai fini cautelari, il ricorrente ha rappresentato il pregiudizio derivante dalla sospensione della qualifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi, ha valorizzato la relazione dell’Amministrazione, secondo cui la perdita della qualifica impedisce all’operatore di polizia locale di svolgere alcune funzioni specifiche, ma non gli preclude l’esercizio delle altre funzioni di polizia giudiziaria e di pubblico ufficiale previste dalla legge n. 65/1986. Ha inoltre considerato che la sospensione determina una riduzione retributiva non particolarmente significativa, quantificata in circa 30 euro mensili. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
La norma costituisce la base del decreto prefettizio di divieto di detenzione impugnato; l’ordinanza cautelare non affronta la legittimità sostanziale dell’esercizio del potere.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per l’insussistenza del periculum in mora.
legge n. 65/1986
può esercitare tutte le altre funzioni di polizia giudiziaria e quelle di pubblico ufficiale previste dallo specifico ordinamento
Il mantenimento delle residue funzioni di polizia giudiziaria e di pubblico ufficiale è stato considerato nel bilanciamento cautelare per escludere un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la sospensione di una qualifica comporta soltanto la perdita di alcune funzioni specifiche, mentre restano esercitabili le ulteriori funzioni proprie dell’ordinamento di appartenenza.
- Una riduzione retributiva di entità contenuta, quantificata in circa 30 euro mensili, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto amministrativo.
- Nel bilanciamento cautelare il giudice può valorizzare sia la conservazione delle principali funzioni lavorative sia la modesta incidenza economica della misura per escludere il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1584/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →