Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che dispone la sospensione per 75 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata tramite SCIA, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione per 75 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso un pubblico esercizio. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma evidenzia che il provvedimento era fondato su atti d'ufficio relativi a un intervento della Squadra Volante presso il locale nella notte del 9 giugno 2026, su un precedente provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. del 21 marzo 2025 e su eventuali controlli effettuati nei dodici mesi precedenti, inclusi interventi del 22 gennaio e del 29 marzo 2026. Il ricorrente ha inoltre contestato la tardività del deposito della relazione della Questura e ha chiesto il rinvio della trattazione per poter svolgere le necessarie difese.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura di Padova gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare gli atti redatti dalla Squadra Volante intervenuta il 9 giugno 2026, il precedente provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. del 21 marzo 2025 e gli eventuali atti relativi ai controlli svolti nei dodici mesi precedenti. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare tale documentazione e ha fissato la prosecuzione dell'esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Nelle more ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato già disposta con decreto presidenziale del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È la disposizione indicata quale base normativa del provvedimento questorile di sospensione dell'attività del pubblico esercizio; l'ordinanza non ne precisa ulteriormente l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare collegiale.
art. 56 c.p.a.
È richiamato in relazione alla sospensione provvisoria del provvedimento disposta con decreto presidenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica degli atti e dei documenti richiamati dall'amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria ordinando all'amministrazione il deposito della documentazione rilevante entro un termine assegnato.
- La produzione di una relazione amministrativa non sostituisce necessariamente il deposito degli atti e dei documenti specificamente posti a fondamento del provvedimento impugnato, quando tali documenti siano indispensabili per consentire al giudice e alle parti di verificare la fattispecie concreta.
- In presenza di un'integrazione istruttoria necessaria e della dedotta tardività della produzione amministrativa, il giudice può rinviare la prosecuzione dell'esame della domanda cautelare per consentire il pieno esercizio del contraddittorio e delle difese.
- La sospensione provvisoria disposta dal presidente ai sensi dell'art. 56 c.p.a. può essere confermata nelle more della decisione collegiale sulla domanda cautelare, senza che tale conferma costituisca definizione cautelare del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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