Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni comunali di irrogazione di penali contrattuali per complessivi 20.507,50 euro, relative all’inadempimento di obblighi derivanti da concessioni in uso precario di fondi rustici demaniali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano, con le quali sono state applicate penali contrattuali di 19.715,50 euro e 792 euro, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni in uso precario dei fondi rustici demaniali denominati “Malga Sunio” e “Malga Carriola”. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Dalla motivazione emerge che la controversia concerne l’interpretazione e l’applicazione di clausole convenzionali relative all’adempimento di obbligazioni del concessionario e alla conseguente penale per inadempimento, non già l’irrogazione di una sanzione amministrativa. La questione attiene quindi ad aspetti strettamente patrimoniali e al rapporto contrattuale, inclusa l’eventuale non imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che le controversie relative all’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, alla validità ed efficacia del negozio, alla nullità o inefficacia e all’annullamento del contratto, nonché alla non imputabilità dell’inadempimento, appartengono al giudice ordinario quando riguardano il rapporto privatistico e non l’esercizio di un potere sanzionatorio amministrativo. La circostanza che la domanda possa incidere su provvedimenti autoritativi dell’amministrazione non modifica il riparto di giurisdizione, rilevando eventualmente sul piano dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario. Il TAR ha compensato le spese in ragione dei precedenti richiamati dalla ricorrente. Poiché il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio, il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni per il deposito di memorie sulla questione e ha fissato una successiva camera di consiglio per l’eventuale definizione in rito della causa.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
eventuale non imputabilità dell’inadempimento quale ragione di esonero dalla responsabilità
La verifica della non imputabilità dell’inadempimento del concessionario, quale questione relativa alla responsabilità contrattuale e all’integrità del patrimonio del privato, appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
art. 55 c.p.a.
norma richiamata per la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati
La domanda cautelare è stata esaminata, ma dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine di giorni 20 per la presentazione di eventuali memorie
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve avvisare le parti e assegnare loro un termine per il contraddittorio scritto.
art. 72-bis c.p.a.
camera di consiglio del 7 ottobre 2026 ai fini della eventuale definizione in rito della causa
La disposizione è stata utilizzata per fissare la camera di consiglio destinata all’eventuale definizione in rito della controversia.
Massime di principio
- Le controversie relative all’interpretazione delle clausole di una concessione o convenzione che disciplinano obblighi patrimoniali del concessionario e penali per il loro inadempimento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando la penale ha natura contrattuale e non costituisce una sanzione amministrativa.
- Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario anche le questioni concernenti la non imputabilità dell’inadempimento, la validità e l’efficacia del contratto, nonché la nullità, l’inefficacia o l’annullamento del negozio, poiché esse attengono al rapporto privatistico derivante dal contratto.
- La possibile incidenza della controversia su provvedimenti autoritativi dell’amministrazione non sposta, di per sé, la giurisdizione dal giudice ordinario al giudice amministrativo, potendo rilevare soltanto come questione relativa ai limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario.
- La domanda cautelare proposta davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione quando l’oggetto sostanziale della controversia è una pretesa patrimoniale fondata sull’interpretazione e sull’esecuzione di obblighi contrattuali.
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