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Ordinanza

Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di cinque anni, esteso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, emesso dalla Questura di Padova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Padova chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Dal testo risultano contestate, in sostanza, l’applicazione del DASPO a una persona indagata per rissa non commessa in occasione di una manifestazione sportiva e l’assenza di una specifica appartenenza al tifo organizzato, di una frequentazione abituale degli stadi o di precedenti condotte violente in ambito sportivo. Il provvedimento traeva origine dalla partecipazione della ricorrente, il 9 febbraio 2026, a una violenta colluttazione tra numerosi appartenenti a due gruppi familiari contrapposti, con lesioni personali anche da taglio. La Questura aveva inoltre valorizzato una precedente denuncia del 2020 per un’aggressione in concorso ai danni di un vicino di casa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’art. 6, comma 1, lett. c), della l. 401/1989 consenta al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e agli ulteriori luoghi specificamente indicati anche nei confronti di soggetti soltanto denunciati per determinati reati, tra cui la rissa, anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Secondo il Collegio, il DASPO è una misura di prevenzione cautelare e non richiede che il destinatario sia tifoso, frequentatore abituale degli stadi o autore di violenze in ambito sportivo; è sufficiente una concreta inclinazione alla violenza e alla partecipazione a condotte aggressive collettive. Gli atti d’indagine sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità sociale, considerando sia la partecipazione attiva alla colluttazione del 9 febbraio 2026 sia la precedente denuncia del 2020 per una condotta analoga. La sospensione è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    “anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”

    Consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e agli altri luoghi specificamente indicati nei confronti di soggetti anche solo denunciati per determinati reati, tra cui la rissa, senza richiedere che il fatto sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

  • art. 588 c.p.

    È richiamato quale fattispecie di rissa per la quale la ricorrente risultava indagata e che può costituire presupposto del DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. 401/1989 può essere adottato nei confronti di soggetti anche soltanto denunciati per rissa, anche quando la condotta non sia stata commessa in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  • L’adozione del DASPO non presuppone che il destinatario sia tifoso, appartenga al tifo organizzato, frequenti abitualmente gli stadi o abbia commesso la condotta violenta in ambito sportivo.
  • In quanto misura di prevenzione a carattere cautelare, il DASPO richiede un giudizio prognostico fondato su elementi idonei a evidenziare una concreta inclinazione alla violenza e alla partecipazione a condotte aggressive collettive.
  • La partecipazione attiva a una violenta colluttazione collettiva, associata a una precedente denuncia per un’analoga aggressione, può sorreggere il giudizio di pericolosità sociale necessario per il DASPO.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportivePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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