Cassazione Civile, Ordinanza n. 14594/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro una intimazione di pagamento, confermando la validità della notifica della cartella prodromica. In primo grado la società aveva contestato la ritualità della notificazione deducendo la mancanza delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.; in appello aveva precisato che il vizio consisteva nel mancato invio della raccomandata informativa. La CTR ha ritenuto tale deduzione nuova e quindi inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che non si trattava di una domanda o eccezione nuova, ma della specificazione di un vizio già dedotto sin dal ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, se la sola eccezione di inesistenza della notifica non consente di introdurre automaticamente ogni possibile vizio del procedimento notificatorio, nel caso in esame la contribuente aveva sin dall'atto introduttivo contestato la ritualità della notifica per mancato rispetto dell'art. 140 c.p.c.; pertanto la successiva precisazione del vizio come mancato invio della raccomandata informativa non integrava una nuova censura vietata in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non opera quando la censura proposta in appello costituisca specificazione di un vizio già dedotto in primo grado.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede tutti gli adempimenti previsti dalla norma, incluso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti tributari e per il raccordo con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma di riferimento per la notifica della cartella di pagamento.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Per irreperibilità assoluta si applicano le modalità speciali previste da questa disposizione, senza raccomandata informativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di ius novorum in appello impedisce di introdurre una censura del tutto diversa da quella proposta in primo grado, ma non vieta di precisare o delimitare un vizio della notifica già contestato in origine.
- La proposizione di una eccezione generica di inesistenza della notifica non consente di attrarre nel giudizio qualsiasi vizio del procedimento notificatorio; occorre che i fatti costitutivi del vizio siano stati allegati o comunque che il vizio sia stato già oggetto di contestazione sostanziale.
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario di una cartella di pagamento, la notifica si perfeziona solo se sono eseguiti tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa, la cui effettiva ricezione è necessaria e non può essere sostituita dalla sola spedizione.
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