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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22883/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica denominata "Selva". In seguito a procedura DOCFA, la contribuente aveva proposto una rendita molto inferiore a quella poi rettificata dall'Agenzia delle entrate. Nel giudizio di merito si discuteva, in particolare, se dovessero o meno essere inclusi nella stima catastale i pozzi geotermici, i carriponte e altri elementi impiantistici della centrale. L'Agenzia sosteneva che i pozzi geotermici fossero componenti strutturali e impiantistiche della centrale, quindi da valorizzare ai fini catastali; richiamava la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 e la circolare n. 2/E del 2016. Le società resistenti proponevano ricorso incidentale: con il primo motivo lamentavano violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato i carriponte nonostante, a loro dire, sul punto si fosse formato giudicato interno di esclusione; con il secondo motivo denunciavano ultrapetizione per avere la CTR considerato anche vapordotti, alternatori e trasformatori, pur non essendo tali beni oggetto del contendere; con il terzo motivo deducevano violazione dell'art. 115 c.p.c. per la reiezione, con motivazione ritenuta generica, della censura sulla errata stima dei costi e del deprezzamento per vetustà, fondata su consulenza tecnica di parte allegata al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha però accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, rilevando che sull'inclusione dei carriponte si era formato giudicato interno e cassando senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente a tale punto, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di merito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Le spese sono state compensate per le ragioni della decisione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge utilizzato sia nel ricorso principale sia nei motivi incidentali.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo corretto.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma, applicabile dal 1° gennaio 2016, esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente o materialmente integrate nel fabbricato.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato dall'Agenzia, ma la Corte precisa che la circolare anteriore invocata non è risolutiva rispetto alla disciplina sopravvenuta del 2015.

  • artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939

    Sono richiamati come norme asseritamente violate dall'Agenzia nel ricorso principale.

  • art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931

    La CTR aveva erroneamente ricondotto i pozzi alla disciplina delle miniere; la Cassazione corregge la motivazione affermando che i pozzi della centrale non sono pertinenze di miniera.

  • art. 112 c.p.c.

    È violato quando il giudice pronuncia su questioni non devolute o omette di pronunciarsi su questioni ritualmente dedotte; qui è stata accolta la censura sul giudicato interno relativo ai carriponte e dichiarata inammissibile quella sui beni mai devoluti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignori fatti non contestati; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale e un pregiudizio attuale derivante dalla decisione; manca se il capo censurato non ha inciso sulla posizione processuale della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nella stima catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dal 1° gennaio 2016 vanno computati solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile; restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi o integrati nel complesso.
  • Per stabilire se un bene impiantistico debba entrare nella rendita catastale, il criterio decisivo è la sua strumentalità rispetto al processo produttivo e non la sola consistenza fisica, la stabilità o l'immobilizzazione al suolo.
  • I pozzi geotermici inseriti in una centrale geotermica, quando servono alla produzione di energia elettrica, sono parti funzionali dell'impianto produttivo e non devono essere assimilati alle pertinenze di una miniera.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile se il giudice decide su un capo non devoluto o trascura un profilo coperto da giudicato interno; se invece il motivo investe un punto mai dedotto, manca l'interesse ad impugnare.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito: è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte o disattenda fatti non contestati, non quando il ricorrente si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonoma forza probatoria; il giudice non è tenuto a confutarla espressamente quando fondi la decisione su elementi incompatibili con essa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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