Sentenza del 27/05/2024 n. 14891 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011, emessi dal Comune di Spoleto considerando edificabili i terreni in base al PRG comunale adottato nel 2008 e oggetto di una delibera di sanatoria del 10 aprile 2014. La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva annullato gli avvisi ritenendo venuto meno il presupposto dell’edificabilità, in seguito all’annullamento amministrativo del PRG e alla declaratoria d’incostituzionalità di norme regionali sulla competenza a esprimere il parere di compatibilità sismica. Il Comune ha proposto tre motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario, che avrebbe valutato la legittimità degli atti urbanistici; omesso esame della delibera di sanatoria e della sospensione cautelare degli effetti della sentenza amministrativa; violazione delle norme sull’ICI e degli effetti della sanatoria, sostenendo che l’annullamento del PRG non escludeva la qualificazione fiscale edificabile dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: la CTR aveva valutato incidentalmente la delibera presupposta ai fini tributari, nell’ambito dei poteri di disapplicazione, e il fatto dedotto dal Comune non era decisivo rispetto alla ragione della decisione. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l’annullamento del PRG non faccia venir meno automaticamente la qualificazione fiscale edificabile: rilevano sia l’avvio della pianificazione urbanistica sia, se ne ricorrono i presupposti, l’edificabilità di fatto. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, perché valuti l’area ai fini ICI applicando il principio indicato; al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese di cassazione. Non è stata definita in questa sede la debenza finale dell’ICI.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
La nozione fiscale di area fabbricabile può fondarsi sia sulla previsione degli strumenti urbanistici sia sulle possibilità effettive di edificazione. La caducazione del piano non esclude quindi, da sola, l’imponibilità come area edificabile: il giudice del rinvio deve valutare anche gli elementi concreti di edificabilità di fatto.
Art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
Ai fini fiscali è sufficiente la qualificazione edificatoria contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune; non occorre che il piano sia già approvato dalla Regione o attuato. La potenzialità edificatoria può incidere sul valore del terreno anche prima della possibilità concreta di costruire.
La disposizione, richiamata come norma di interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, concorre a fondare la rilevanza fiscale della destinazione edificatoria risultante dalla pianificazione urbanistica, senza necessità che siano già adottati gli strumenti attuativi.
Art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni
Il rimborso dell’ICI per aree successivamente divenute inedificabili non è automatico: i Comuni possono riconoscerlo con apposito regolamento, definendone condizioni e limiti. La successiva perdita della qualificazione urbanistica edificabile non comporta, di per sé, il venir meno del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
Il vizio è configurabile solo se è stato omesso l’esame di un fatto storico discusso tra le parti e decisivo, ossia tale che, se considerato, avrebbe determinato un esito diverso. Non basta lamentare l’omessa valutazione di elementi istruttori o di circostanze non decisive.
Art. 366, primo comma, n. 6, e art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Chi denuncia l’omesso esame di un fatto deve rispettare gli oneri di specificità e documentazione del ricorso: identificare il fatto storico, indicare da quali atti risulta, precisare come e quando è stato discusso e spiegare perché era decisivo.
Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
il provvedimento in parola dell'Ente locale deve essere disapplicato in via incidentale da questa Corte, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un atto amministrativo presupposto della pretesa fiscale, nei limiti necessari a decidere la controversia tributaria, senza pronunciarsi in via principale sulla sua legittimità.
Art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La disciplina richiede il parere dell’ufficio tecnico regionale sulla compatibilità degli strumenti urbanistici con le condizioni geomorfologiche del territorio. La decisione ricostruisce tale funzione come presidio di sicurezza pubblica e chiarisce che la competenza prevista dalla normativa statale non può essere derogata da una diversa attribuzione regionale ai Comuni.
Massime di principio
- In materia ICI, l’annullamento o la caducazione del piano regolatore non comporta automaticamente che i terreni debbano essere trattati fiscalmente come agricoli: occorre valutare la disciplina applicabile e le concrete caratteristiche dell’area.
- La qualificazione fiscale edificabile può dipendere già dall’avvio della procedura di pianificazione e non coincide necessariamente con la possibilità immediata di ottenere un titolo edilizio. La potenzialità edificatoria può influire sul valore imponibile prima del completamento dell’iter urbanistico.
- Anche quando lo strumento urbanistico non possa fondare la qualificazione fiscale, può rilevare l’edificabilità di fatto, da valutare sulla base di elementi obiettivi quali vicinanza al centro abitato, sviluppo edilizio delle zone circostanti, servizi e urbanizzazioni esistenti.
- Il giudice tributario può esaminare incidentalmente e, se necessario, disapplicare un atto amministrativo presupposto dell’imposizione, ma non decide in via principale sulla sua legittimità amministrativa.
- La domanda di rimborso per aree divenute inedificabili non discende automaticamente dalla perdita successiva della qualificazione: va verificato se il Comune abbia previsto il rimborso con regolamento e se ne ricorrano le condizioni.
- La decisione di cassazione non ha stabilito definitivamente se l’ICI fosse dovuta per il caso concreto: ha rinviato al giudice tributario di secondo grado la valutazione dell’area secondo i criteri indicati.
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