Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/05/2024 n. 14697 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato per cassazione, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3020/15/2020, depositata il 17 dicembre 2020. Contestava il rifiuto di rimborsare l’IMU 2012 versata sul terreno, inserito nell’ambito di trasformazione TR2 del PGT comunale. Sosteneva che l’annullamento giudiziale delle delibere comunali di adozione e approvazione del PGT, disposto dal TAR Lombardia il 27 febbraio 2015 e confermato dal Consiglio di Stato il 28 giugno 2016, avesse escluso ab origine l’edificabilità e reso indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il tributo pagato in eccedenza. La CTR aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ritenendo rilevanti le potenzialità edificatorie dell’area.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’annullamento del PGT non esclude automaticamente la rilevanza fiscale dell’edificabilità: oltre a quella di diritto derivante dalla pianificazione, rileva l’edificabilità di fatto, da valutare considerando elementi obiettivi quali vicinanza al centro abitato, sviluppo edilizio circostante, servizi e urbanizzazione. La conseguente riduzione del valore imponibile non attribuisce, di per sé, un diritto al rimborso per gli anni precedenti; il rimborso per aree divenute inedificabili può essere ammesso dal Comune secondo la facoltà e le condizioni previste dall’art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 446/1997. Non è quindi applicabile automaticamente l’art. 2033 c.c. La San Marco S.p.A. ha inoltre ottenuto l’ammissione della propria memoria, nonostante il problema tecnico segnalato nel deposito informatico, perché l’impedimento era stato riscontrato e la memoria era stata ritualmente scambiata e discussa in udienza, senza eccezioni del ricorrente. A.A. è stato condannato a rifondere a ciascun resistente 2.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    la regola è l'inammissibilità del rimborso del tributo relativamente alle aree divenute non più edificabili e, quindi, dell'insussistenza di un "diritto al rimborso" ma è rimessa alla libera discrezionalità dei Comuni la (semplice) facoltà di ammettere rimborsi, nei tempi ed alle condizioni indicati negli appositi regolamenti

    Il rimborso dell’imposta per aree successivamente divenute inedificabili non discende automaticamente dalla riduzione del valore imponibile: può essere riconosciuto dal Comune, nei limiti temporali e alle condizioni stabiliti dal regolamento comunale.

  • Art. 2033 c.c.

    non potendo, sic et simpliciter, trovare applicazione il disposto di cui all' art. 2033 cod. civ. anche alla luce del dettato di cui all' art. 59, comma 1, lett. f). D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La ripetizione dell’indebito civile non opera automaticamente per ottenere il rimborso dell’imposta pagata su un’area poi ricondotta alla destinazione agricola; occorre considerare la disciplina tributaria speciale e l’eventuale previsione regolamentare comunale.

  • Art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'edificabilità di fatto è ritenuta giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 30 dicembre 8 1992 n. 504)

    Ai fini fiscali l’edificabilità non coincide soltanto con la classificazione urbanistica formale: può rilevare anche la concreta vocazione edificatoria del terreno, accertata tramite indici oggettivi.

  • Art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della Legge n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il rigetto integrale dell’impugnazione comporta la dichiarazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’annullamento di uno strumento urbanistico non determina automaticamente che il terreno fosse fiscalmente non edificabile per il periodo d’imposta interessato: va verificata anche la sua edificabilità di fatto sulla base di elementi concreti e oggettivi.
  • La successiva riclassificazione o riduzione del valore del terreno non comporta, da sola, il diritto al rimborso dell’imposta già versata. Occorre verificare se la disciplina applicabile e il regolamento comunale prevedano il rimborso per le aree divenute inedificabili e rispettare le relative condizioni.
  • La possibilità di invocare l’indebito oggettivo in materia tributaria è limitata dalla disciplina fiscale speciale: l’art. 2033 c.c. non costituisce, da solo, una base sufficiente per ottenere il rimborso quando la legge rimette al Comune la facoltà di riconoscerlo.
  • Un impedimento tecnico documentato nel deposito informatico può giustificare l’ammissione di una memoria tardivamente depositata, quando la memoria sia stata ritualmente scambiata e discussa in udienza e non vi sia stata contestazione della controparte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.