Sentenza del 27/05/2024 n. 14772 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società contestavano l’avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione del verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Bergamo del 24 luglio 2012. L’Agenzia aveva applicato l’imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall’art. 9 della Tariffa, parte I, per complessivi 35.327 euro, considerando novativa la transazione tra le società. ECO-DEM sosteneva invece che l’accordo fosse conservativo: il contratto di appalto era cessato solo per il futuro e il pagamento delle prestazioni già eseguite continuava a essere regolato secondo le modalità originarie, anche mediante trasferimenti immobiliari soggetti a IVA. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulla transazione novativa e sull’alternatività IVA/registro e, dall’altro, la nullità della sentenza per mancata valutazione di documenti. Ha inoltre sostenuto l’ammissibilità dell’intervento di Liscate, coobbligata solidale.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento di Liscate, qualificandolo come ricorso incidentale tardivo adesivo: tra coobbligati solidali le cause sono scindibili e la decadenza matura solo dopo la notificazione dell’impugnazione principale, effettuata dalla parte o su ordine del giudice. Ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il rigetto dei ricorsi, poiché aveva ritenuto novativa la transazione basandosi sul solo scioglimento consensuale del contratto, senza accertare se lo scioglimento riguardasse anche il passato. La Corte ha stabilito che, nell’appalto, la cessazione del rapporto solo per il futuro e la mera riduzione quantitativa delle prestazioni originarie configurano una transazione conservativa; la natura novativa richiede invece lo scioglimento ex tunc e la sostituzione delle obbligazioni originarie con prestazioni nuove, qualitativamente e quantitativamente diverse. Il merito della qualificazione è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione; a essa è stata demandata anche la regolamentazione delle spese di Cassazione. La Corte non ha liquidato definitivamente l’imposta dovuta: la decisione sulla natura della transazione spetta al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
Ai sensi dell’ art. 57 , comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 , l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido, sicché deve essere esclusa la sussistenza tra le stesse, sul piano processuale, di un litisconsorzio necessario.
Le parti contraenti sono coobbligate in solido per l’imposta di registro, ma tale solidarietà non rende necessariamente inscindibili le rispettive cause: ciascun coobbligato può agire autonomamente contro l’Amministrazione.
Proprio con riferimento alle cause scindibili nei confronti dei coobbligati solidali, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
Nelle cause scindibili, l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non impone automaticamente la partecipazione degli altri. L’impugnazione adesiva tardiva del coobbligato resta ammissibile e la decadenza matura solo dopo la notificazione dell’impugnazione principale, dalla parte o su ordine del giudice.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso e nella valutazione della distinzione tra obbligazioni originarie e nuove. La novazione presuppone che il rapporto precedente sia estinto e sostituito da un nuovo rapporto; nel caso della transazione, occorre quindi verificare l’effettiva sostituzione delle obbligazioni, non il solo scioglimento del contratto per il futuro.
La norma è richiamata nel motivo relativo alla transazione novativa. La decisione richiede di accertare, in concreto, se l’accordo abbia estinto il rapporto preesistente e creato obbligazioni autonome oppure si sia limitato a modificarne le modalità o la quantità.
Nell’attuale disciplina, pertanto, non occorre più distinguere tra transazioni onerose o gratuite, visto che l’ art. 29 del D.P.R. n. 131 del 1986 detta una disciplina organica riferita a tutte le transazioni, senza, però, derogare al principio di alternatività i.v.a./registro di cui agli 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 .
La disciplina organica delle transazioni non esclude il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Se la transazione lascia sussistere prestazioni soggette a IVA, trova applicazione il regime previsto dagli artt. 5 e 40.
Più precisamente l’ art. 29 del D.P.R. n. 131 del 1986 detta la disciplina dell’imposta di registro della transazione, ma laddove la transazione lasci persistere prestazioni soggette ad i.v.a. trova applicazione la disciplina di cui agli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 .
Il principio di alternatività IVA/registro continua a operare quando, nonostante la transazione, le prestazioni originarie soggette a IVA restano in essere. La transazione novativa, invece, può interrompere tale collegamento se estingue le obbligazioni IVA originarie e le sostituisce con obbligazioni nuove non soggette a IVA.
l’odierno art. 29 del D.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che "per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa".
Per le transazioni che non trasferiscono proprietà o diritti reali, l’imposta si determina in relazione agli obblighi di pagamento derivanti dall’accordo; se non ne derivano, è dovuta in misura fissa. Questa disciplina va coordinata con l’alternatività IVA/registro quando permangono prestazioni soggette a IVA.
Art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
È richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate in conseguenza della qualificazione della transazione come novativa. La Corte non ne offre una distinta interpretazione applicativa.
Art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
È la disposizione in base alla quale l’Agenzia aveva applicato l’aliquota del 3% e liquidato 35.327 euro. La Corte non decide definitivamente se tale imposta sia dovuta: il giudice di rinvio deve prima qualificare la transazione, verificando se sia conservativa o novativa.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il n. 3 è la base delle censure di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali sulla transazione e sull’imposta di registro; il n. 4 è invocato per la dedotta nullità della sentenza per mancata valutazione delle prove documentali. La Corte accoglie il ricorso per l’erronea qualificazione giuridica della transazione, senza accogliere autonomamente la censura documentale.
Massime di principio
- Nel valutare una transazione relativa a un appalto, la cessazione del contratto per il futuro non basta a renderla novativa. Se le prestazioni già eseguite restano regolate dal contratto originario, anche con una riduzione quantitativa, la transazione è conservativa.
- La transazione è novativa quando estingue il rapporto originario anche per il passato e lo sostituisce con un nuovo rapporto, fondato su obbligazioni autonome e diverse per qualità e quantità. Occorre esaminare il contenuto concreto dell’accordo, non affidarsi alla sola formula con cui le parti dichiarano sciolto il contratto.
- La qualificazione giuridica del negozio può essere censurata in Cassazione, ma l’accertamento dei fatti e della comune volontà delle parti spetta normalmente al giudice di merito, salvo vizi della motivazione o violazione dei criteri legali d’interpretazione.
- La disciplina fiscale della transazione va coordinata con l’alternatività IVA/registro: se restano prestazioni originarie soggette a IVA, il principio continua a operare; se la transazione novativa estingue quelle obbligazioni e ne crea di nuove non soggette a IVA, può venire meno tale collegamento.
- La solidarietà tra coobbligati per l’imposta di registro non determina, di per sé, litisconsorzio necessario. Nelle cause scindibili il coobbligato può proporre impugnazione adesiva tardiva; la decadenza decorre dalla notificazione dell’impugnazione principale.
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