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Sentenza

Sentenza del 27/05/2024 n. 473 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la contribuente contestava la fattura TARI per molteplici ragioni: irregolarità nella notifica e nella prova della data di consegna; mancata considerazione della "Denuncia di Variazione per Utenze non Domestiche" presentata per rideterminare le superfici tassabili; errata applicazione del regolamento comunale e classificazione delle categorie di attività; richiesta di esclusione dall'imposizione delle superfici produttive industriali/artigianali in quanto su di esse verrebbe prevalentemente prodotto rifiuto speciale non assimilabile (con deposito in data 19/11/2015 di istanza e perizia di parte a sostegno). Il Concessionario contestava incompetenza della Commissione tributaria, la correttezza dei calcoli, il rispetto del regolamento e sosteneva comunque la debenza almeno della quota fissa della tassa; richiamava giurisprudenza di legittimità e normativa di settore.

La decisione

la Corte d'appello ha riformato parzialmente la decisione di primo grado: ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione (confermando la competenza del giudice tributario), ha ritenuto provata dalla contribuente la prevalenza della produzione di rifiuti speciali non assimilabili sulle aree contestate (sulla base della documentazione e della perizia di parte non efficacemente contrastata) e, tuttavia, aderendo all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha stabilito che la quota fissa della TARI è comunque dovuta per le aree in contestazione mentre la quota variabile non è dovuta per le stesse superfici. Ha disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1 comma 649 legge 147/2013

    norma richiamata per sostenere l'esenzione delle aree dove prevale produzione di rifiuto speciale; interpretata in dottrina e parte della giurisprudenza come possibilità di non assoggettare alla TARI superfici produttive con produzione prevalente di rifiuti speciali

  • art. 1 comma 651 legge 147/2013

    richiamato dalla Cassazione per connettere la normativa 2013 al previgente sistema (DPR 158/1999) e giustificare la composizione della tariffa in parte fissa e variabile, da cui deriva la tesi della debenza comunque della quota fissa

  • DPR 158/1999 art. 3

    regola la determinazione della tariffa come composta da parte fissa e parte variabile; richiamato in argomentazioni sulla funzione della quota fissa nel coprire costi e investimenti

  • Ordinanza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 11290/2021

    citata nelle difese dell'Ente in tema di giurisdizione (discutendo la competenza tra giudice ordinario e tributario), ma la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile l'eccezione di incompetenza nel caso concreto

  • Cassazione sentenza n. 12275/2016

    richiamata in primo grado per sostenere la natura di tassa di scopo della TARI e la sua funzione generale rispetto alla copertura dei costi del servizio

  • Ordinanza Cassazione n. 13455 del 15/05/2024

    citata come conferma dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione sulla debenza comunque della quota fissa della TARI

  • D.Lgs. 116/2020

    richiamato dalla parte appellata tra le fonti normative successive al 2013; contesto normativo citato ma non determinante rispetto al principio sulla quota fissa

  • Risoluzione MEF n. 2/DF del 9/12/2014

    Risoluzione n. 2/DF - 9.12.2014

    utilizzata dalla contribuente per sostenere che certe aree produttive possano essere considerate intassabili quando producono per lo più rifiuti speciali non assimilabili

  • Linee guida interpretative 23/12/2019 (Ministero delle Finanze)

    richiamate dalla contribuente a sostegno della propria interpretazione sull'esenzione di superfici produttive

  • Circolare Ministero della Transizione Ecologica 12/04/2021

    richiamata a supporto dell'interpretazione normativa circa l'applicazione della TARI su superfici produttive e sull'eventuale esclusione di aree con prevalente produzione di rifiuto speciale

  • Corte Costituzionale sentenza n. 238/2009

    richiamata in dottrina e atti per sostenere la natura tributaria della TARI/parte della IUC

  • Cassazione sentenza n. 14038/2019

    menzionata dalle parti; la contribuente ha sostenuto che quella pronuncia riguardava la TIA (regime precedente) e configurava una nuova questione non pertinente al caso TARI

  • C.T.R. Veneto sez. staccata di Verona n. 162/9/21

    sentenza citata dall'Ente che aveva escluso l'esenzione totale in casi simili; la contribuente ha contestato l'applicabilità per difformità fattuale e di orientamento

Massime di principio

  • Giurisdizione: se la pretesa tariffaria è determinata esclusivamente in base alla superficie senza alcun nesso col dato quantitativo effettivo dei rifiuti, il giudice tributario è competente a conoscere del ricorso.
  • Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione/ esclusione dall'imposizione per prevalente produzione di rifiuti speciali deve fornire prova documentale e/o perizia tecnica idonea e circostanziata; documentazione non contrastata può risultare sufficiente.
  • Effetto della prova positiva: se è provata la prevalenza della produzione di rifiuti speciali non assimilabili su talune superfici, tali superfici possono essere escluse dal calcolo della quota variabile della TARI.
  • Debenza della quota fissa: anche se la prevalenza di rifiuti speciali è dimostrata, la giurisprudenza consolidata della Cassazione (come recepita dalla Corte d'appello) ritiene comunque dovuta la quota fissa della TARI per coprire i costi fissi del servizio.
  • Ricorso amministrativo e motivazione: le richieste di variazione presentate al concessionario/de Comune devono essere adeguatamente motivate e documentate; il comportamento dell'ente (risposta motivata o silenzio) può rilevare nel giudizio.
  • Strategia probatoria: in casi analoghi è consigliabile depositare perizia tecnica, rapporti operativi, registri di gestione rifiuti e ogni documento che dimostri la continuità e la prevalenza di produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • Rischio giurisprudenziale: la materia è soggetta a orientamenti giurisprudenziali evolutivi; decisioni favorevoli in primo grado possono essere riformate in funzione dell'orientamento di legittimità (soprattutto sulla quota fissa), pertanto valutare il contesto giurisprudenziale prima di promuovere o resistere al ricorso.
  • Conseguenze sui costi di lite: in presenza di complessità giuridica e contrasti interpretativi è possibile la compensazione delle spese di lite; non sempre il vincitore totale ottiene la refusione integrale delle spese.

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