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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37917/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2006, proposta dalla società contribuente nel 2010. In sede di rinvio, la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo applicabile il termine ordinario decennale e reputando provato il credito sulla base della dichiarazione, dei modelli F24, di una comunicazione di irregolarità e della mancata contestazione dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, anche riconosciuto il termine decennale per l’istanza di rimborso, restava a carico della contribuente l’onere di provare in concreto la spettanza del credito IVA; il giudice di merito avrebbe invece accolto acriticamente la domanda senza verificare l’effettiva esistenza del credito e attribuendo valore probatorio a elementi ritenuti inidonei.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di IVA, la domanda di rimborso non esonera il contribuente dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito; la dichiarazione fiscale, da sola, non è sufficiente perché il credito non nasce dalla mera esposizione dichiarativa ma dal meccanismo applicativo dell’imposta. Poiché nella specie l’Ufficio aveva contestato il credito, la CTR avrebbe dovuto verificare in concreto, sulla base delle prove già acquisite, se l’eccedenza IVA esistesse effettivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come norma oggetto di falsa applicazione; la Corte non ne modifica il contenuto ma afferma che la spettanza del credito IVA va comunque provata secondo le regole ordinarie.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Indica il meccanismo di formazione dell’eccedenza IVA poi chiesta a rimborso; il credito deve risultare dalle operazioni attive e passive del periodo di riferimento e non dalla sola dichiarazione.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La precedente cassazione aveva escluso la sua applicazione come termine biennale per la domanda di rimborso, ritenendo invece applicabile il termine ordinario decennale.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione della domanda di rimborso.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte esclude l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti e non necessaria l’indicazione dei documenti quando il vizio denunciato riguarda l’inidoneità astratta della prova valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per affermare che il Collegio può decidere in modo diverso rispetto alla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso IVA, anche quando l’azione sia proposta tempestivamente, il contribuente deve provare in concreto i fatti costitutivi del credito fiscale, cioè l’effettiva eccedenza derivante dal meccanismo dell’imposta.
  • La mera esposizione del credito nella dichiarazione fiscale non basta a dimostrarne l’esistenza, perché il credito IVA non nasce dalla dichiarazione ma dalle operazioni imponibili e detraibili del periodo di riferimento.
  • Se l’Amministrazione contesta il credito, il giudice di merito deve verificare la prova dell’esistenza del credito sulla base della documentazione e degli elementi istruttori acquisiti, senza limitarsi a valorizzare la sola dichiarazione o la mancata contestazione quando questa non sia effettiva.
  • Nel giudizio di cassazione, l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non sussiste quando il ricorso consenta comunque di comprendere immediatamente il fatto sostanziale e processuale e il vizio denunciato prescinda dall’esame diretto dei documenti.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando il giudice di merito abbia omesso il necessario accertamento sulla spettanza sostanziale del credito, pur avendo correttamente risolto il tema del termine di proposizione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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