Cassazione Civile, Ordinanza n. 24566/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione articolata: una società conferiva tre rami d’azienda in una società partecipata, con aumento di capitale sottoscritto mediante conferimento non in denaro; pochi giorni dopo, l’intera partecipazione nella società conferitaria veniva ceduta a una terza società per un corrispettivo molto elevato. L’Ufficio ha ritenuto che i due atti, pur formalmente distinti e registrati con imposta fissa, fossero collegati da un unico disegno negoziale e integrassero sostanzialmente una vendita di azienda, con applicazione dell’imposta proporzionale di registro e irrogazione di sanzione. Le società hanno impugnato l’avviso davanti ai giudici tributari, poi hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattordici motivi, deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, del divieto di abuso del diritto, della direttiva 2008/7/CE, del contraddittorio preventivo, del giudicato interno, dell’omessa pronuncia su specifiche censure, e dell’illegittimità della sanzione. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto un annullamento parziale in autotutela dell’avviso, con rinuncia delle ricorrenti al resto delle doglianze.
La decisione
La Corte ha rilevato che l’Agenzia aveva annullato in autotutela una parte della pretesa tributaria e che le ricorrenti avevano rinunciato al ricorso per il residuo. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio, compensando le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra le decisioni di rigetto o inammissibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
"intrinseca natura e gli effetti giuridici"
la Corte dà atto che la CTR ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio che aveva valorizzato il collegamento tra più atti per ricostruire l’operazione complessiva; la decisione finale, tuttavia, non entra nel merito di tale questione per intervenuta estinzione.
la cessazione della materia del contendere, per effetto dell’annullamento in autotutela della pretesa e della rinuncia al resto del ricorso, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica quando la causa si definisce con estinzione del giudizio, poiché la norma presuppone rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
richiamato solo come riferimento al pagamento delle sanzioni indicato nel provvedimento di autotutela parziale.
richiamato dai ricorrenti come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.
invocato dai ricorrenti quale disciplina procedimentale in tema di operazioni asseritamente antielusive.
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di imposizione oltre la capacità contributiva e all’abuso del diritto fiscale.
Direttiva 2008/7/CE
invocata dalle ricorrenti per sostenere l’incompatibilità dell’imposta proporzionale sui conferimenti di azienda con il divieto europeo di imposte indirette proporzionali sulla raccolta di capitali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio tributario di legittimità, l’atto impugnato viene annullato anche solo parzialmente in autotutela e il ricorrente rinuncia al residuo, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non consente l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
- In presenza di definizione della controversia per autotutela e rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, limitandosi a prendere atto della sopravvenuta cessazione della lite.
- L’individuazione della pretesa fiscale originaria e delle contestazioni dei contribuenti può essere ricostruita in termini di collegamento negoziale tra atti distinti, ma tale profilo resta privo di decisione di merito se il giudizio si estingue.
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