Cassazione Civile, Ordinanza n. 15342/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e II.DD. relative agli anni d'imposta 2002 e 2003, per un importo complessivo di euro 2.844.962,82 tra imposta, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto, ritenendosi viziata la notificazione della cartella e, soprattutto, incompleta la copia ricevuta dalla contribuente, al punto da non consentire la comprensione della pretesa fiscale. In appello, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate avevano proposto impugnazione, ma la CTR aveva rigettato gli appelli ritenendo, per quanto qui rileva, che l'agente della riscossione non avesse censurato specificamente il capo della sentenza relativo all'incompletezza della cartella e che, quindi, su tale punto si fosse formato giudicato interno. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'appello investiva anche il capo sulla pretesa incompletezza della cartella; 2) violazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c. per mancato rilievo del raggiungimento dello scopo della notificazione, essendo il contribuente riuscito a proporre tempestivo ricorso e difese complete; 3) nullità per omessa motivazione. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione della CTR per omessa considerazione delle proprie doglianze e per aver ritenuto incompleta la cartella solo sulla base della relata di notifica, oltre che per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'agente della riscossione, ritenendo che l'atto di appello avesse effettivamente censurato anche il capo della sentenza di primo grado relativo all'incompletezza della cartella di pagamento, sicché non poteva parlarsi di giudicato interno su tale punto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del corretto perimetro dei motivi di appello e provveda anche sulle spese di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito; il terzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato assorbito. La decisione di rinvio implica che la questione della validità/incompletezza della cartella non è stata definita nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
l'acquiescenza e il giudicato interno sussistono solo rispetto ai capi della sentenza non specificamente impugnati; nel caso concreto l'appello dell'agente della riscossione conteneva una censura idonea a investire anche il capo sull'incompletezza della cartella.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notifica della cartella di pagamento; la Corte ne tiene conto nel valutare se l'atto di appello avesse contestato il capo della decisione relativo alla pretesa incompletezza della cartella.
dedotto dal ricorrente per sostenere il raggiungimento dello scopo della notificazione, in presenza di tempestiva impugnazione e piena difesa del contribuente; il motivo è rimasto assorbito.
invocato nel terzo motivo per lamentare omessa motivazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 111 Cost.
richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la censura correlata è stata dichiarata inammissibile.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.
utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo del ricorso principale per difetto di interesse, poiché la doglianza investiva una statuizione riferibile a un'impugnazione proposta da altra parte.
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia; il motivo è stato assorbito.
artt. 18 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocati dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della censura di omessa considerazione delle proprie doglianze in appello; il ricorso incidentale è stato assorbito.
richiamato dalla CTR per affermare, erroneamente secondo la Cassazione, la formazione del giudicato interno sul capo relativo all'incompletezza della cartella.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 329, comma 2, c.p.c., il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza effettivamente non censurati: la volontà di impugnare può desumersi dal contenuto sostanziale dell'atto di appello, non essendo necessaria una formula sacramentale.
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome, l'appellante deve investire ciascuna di esse; tuttavia la censura è ammissibile se, letta complessivamente, l'atto di appello contesta anche il capo che il giudice d'appello riteneva non impugnato.
- La verifica della portata devolutiva dell'appello deve essere compiuta in modo sostanziale, valorizzando il contenuto delle doglianze e non una lettura meramente formalistica o atomistica dell'atto di impugnazione.
- Il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ricorre quando la censura di legittimità investe una statuizione non riferibile al soggetto che propone il ricorso o comunque una questione che non gli arreca una concreta utilità processuale.
- Se l'accoglimento di un motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, questi ultimi restano assorbiti e non possono essere scrutinati nel merito.
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