Cassazione Civile, Ordinanza n. 32420/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due dipendenti del Ministero della giustizia, già in precedenza vittoriose in altri giudizi per differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, hanno chiesto anche per il periodo 28.7.2011-20.7.2016 il riconoscimento delle differenze corrispondenti alla fascia economica F3. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato le domande, ritenendo che le precedenti sentenze passate in giudicato coprissero il periodo anteriore alle rispettive domande giudiziali e che, comunque, l'istruttoria non dimostrasse in modo sufficiente lo svolgimento, con carattere prevalente, di mansioni superiori F3. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze non poteva estendersi automaticamente ai periodi successivi e che era stato comunque provato il reiterarsi delle mansioni superiori; 2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul confronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali e avesse trascurato le risultanze istruttorie. Il Ministero non ha svolto attività difensiva in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non decisivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato l'intero periodo controverso e non si era limitata a una mera questione di giudicato. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva effettuato il confronto tra mansioni concrete, emergenti dalla prova testimoniale, e declaratorie contrattuali delle posizioni F2 e F3, sicché non sussisteva omessa motivazione; inoltre le doglianze su incongruità e illogicità della motivazione erano estranee al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e in ogni caso il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché il Ministero era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo delle ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato copre quanto definitivamente accertato nelle precedenti sentenze, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché la Corte di merito aveva comunque valutato anche il periodo successivo e l'intero compendio istruttorio.
richiamato dalle ricorrenti come norma sul diritto al compenso per mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato; la Corte non ne ha escluso in astratto la rilevanza, ma ha rilevato che la censura non scalfiva il ragionamento della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integrano nullità della sentenza e violazione del minimo costituzionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; solo la sua radicale assenza o apparenza consente il sindacato di legittimità nei limiti indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la deduzione di un precedente giudicato sulle mansioni superiori non basta, da sola, a fondare il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo: occorre verificare in concreto se le mansioni superiori siano state effettivamente reiterate nel nuovo arco temporale.
- La censura per omesso esame o motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque confrontato le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali applicabili e la doglianza si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non possono essere denunciate in cassazione semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di radicale mancanza o apparenza della motivazione o di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32239/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32250/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32413/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →