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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33257/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avviso di accertamento emesso nei confronti di Property s.r.l. (già cancellata dal Registro delle imprese) per ricavi extracontabili relativi al 2011, notificato poi in pari forma al socio Nusco Mario Felice quale presunto responsabile solidale ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973. L'Amministrazione sosteneva che la cancellazione fosse strumentale/abusive e che, per le società cancellate, si applicasse il prolungamento dei termini di accertamento di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014; inoltre si assumeva la responsabilità del socio senza emissione di un autonomo e distinto avviso nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione (perché non parte nei precedenti gradi) e ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Il rigetto si fonda su due profili: (i) la deduzione di strumentalità/abuso della cancellazione è stata sollevata tardivamente e non poteva essere rilevata d'ufficio, dovendo essere introdotta già in sede di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 10-bis, comma 9, della l. n. 212/2000; (ii) la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta richiede l'emissione di un apposito e distinto avviso di accertamento nei confronti dei soci (art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973), mentre nel caso concreto era stato notificato al socio l'identico avviso già formato per la società cancellata. Inoltre la società era stata cancellata prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, norma non retroattiva: quindi il prolungamento dei termini non si applica. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia, liquidate in euro 5.800 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Disciplina la responsabilità dei soci per i debiti sociali in caso di estinzione; rilevante per l'assunto di responsabilità solidale del socio ma non sufficiente da sola per l'imposizione fiscale senza atto specifico.

  • art. 36, comma 4 e comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Il comma 5 richiede l'emissione di un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci per contestare la responsabilità per i debiti della società estinta; la notifica al socio dell'identico avviso emesso per la società non sostituisce l'obbligo di un autonomo atto.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata tra le fonti applicabili all'attività di accertamento (richiami formali alla disciplina dell'accertamento fiscale).

  • art. 10-bis, comma 9, l. n. 212/2000

    L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

    La presunta elusività o abusività di operazioni (es. cancellazione societaria strumentale) deve essere dedotta tempestivamente e l'amministrazione ha l'onere di provarla; non è rilevabile d'ufficio se non indicata nell'atto impositivo.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma prolunga i termini di accertamento per società cancellate ma, secondo la Corte, è di applicazione non retroattiva: non si applica alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 157 t.u. spese di giustizia

    Richiamata con riferimento al regime delle spese di giudizio; la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per contestare la responsabilità dei soci per debiti tributari di una società estinta occorre emettere un avviso di accertamento specifico nei confronti dei soci; notificare al socio l'atto originario emesso per la società non basta.
  • Le deduzioni di elusività o abuso connesse a una cancellazione societaria devono essere tempestivamente formulate nell'atto di accertamento: l'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'abuso e la questione non è rilevabile d'ufficio se non dedotta.
  • La disciplina che prolunga i termini di accertamento per società cancellate (art. 28 d.lgs. n. 175/2014) non si applica retroattivamente; quindi non estende i termini per cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Se l'avvocatura o un Ufficio si presenta in Cassazione ma non è stato parte nei gradi di merito, la relativa impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione procedurale.
  • Se il bilancio finale di liquidazione si chiude senza attivo residuo, l'Amministrazione deve comunque motivare e provare le somme riscosse tali da giustificare la chiamata in causa dei soci; altrimenti il giudice può rigettare l'accertamento.

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