Cassazione Civile, Sentenza n. 33241/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Telecom aveva chiesto il risarcimento dei danni per avere pagato, nel 1998, il canone di concessione previsto dall'art.188 del testo unico postale, somma poi ritenuta da giurisdizioni nazionali ed europee potenzialmente incompatibile con la direttiva 97/13/CE; lo Stato (Presidenza del Consiglio) impugnava in Cassazione la sentenza d'appello che aveva condannato lo Stato al ristoro di Euro 528.711.476,15, deducendo, tra l'altro, vizi di giurisdizione/competenza, mancato esperimento di rimedi endoprocessuali, errata qualificazione e interpretazione delle norme comunitarie e nazionali e insussistenza o diversa quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; in sostanza è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Telecom Italia il diritto al risarcimento (somma versata e accessori), ritenendo che il Consiglio di Stato avesse commesso una violazione "manifesta e sufficientemente caratterizzata" del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di Giustizia (soprattutto in relazione alla direttiva 97/13/CE) e che fossero sussistenti i presupposti di responsabilità dello Stato-giudice; sono stati inoltre rigettati i vari profili di doglianza sul piano processuale e sulla quantificazione del danno, salvo i dettagli tecnici che il giudice di merito ha valutato insindacabilmente.
Norme richiamate
Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
gli artt.6 e 11 limitano gli oneri pecuniari alle somme necessarie per coprire i costi amministrativi per autorizzazioni/licenze; l'art.22 (periodo di transizione) non autorizza il mantenimento di oneri pecuniari commisurati al fatturato e corrispondenti al corrispettivo per precedenti diritti esclusivi; l'art.25 impone la trasposizione entro la data indicata.
D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318
atto regolamentare di attuazione della direttiva che indicava la continuazione di applicazione, fino a diverso provvedimento, dell'art.188 del testo unico postale al fine di ottenere i contributi; la Corte ha ritenuto che l'effetto regolamentare non potesse derogare ai limiti posti dalla direttiva sugli oneri pecuniari.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico)
prevedeva il canone annuo di concessione; la questione centrale è se tale canone per il 1998 fosse compatibile con la disciplina comunitaria (la Corte UE ha ritenuto che oneri commisurati al fatturato non rientrano nei limiti della direttiva).
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
art. 20, commi 3 e 4 ("dal 1° gennaio 1999 ..." e abrogazione)
abrogò alcune disposizioni regolamentari e stabilì che dal 1° gennaio 1999 non si applicava più l'art.188 ai servizi pubblici di telecomunicazione; ciò ha inciso sul fondamento giuridico dell'obbligo per il solo esercizio 1998.
Legge 13 aprile 1988, n. 117
art. 2, art. 4, art. 5 (nella formulazione vigente ratione temporis)
disciplina la responsabilità dello Stato per atti o sentenze giurisdizionali: azione ammessa in caso di dolo o colpa grave dei magistrati; prevede limiti procedurali, condizioni di ammissibilità (anche la competenza territoriale come presupposto dell'azione) e la sussidiarietà dei rimedi endoprocessuali.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
art. 267 (ex art. 234 TCE)
istituisce la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: i giudici nazionali, in particolare di ultima istanza, devono rimettere questioni rilevanti ove non si verifichino i limiti (acte clair, acte éclairé); la mancata osservanza può concorrere a caratterizzare la violazione come manifesta.
Codice civile
art. 2043; artt. 1223, 1224, 1227, 2033
principi generali sulla responsabilità civile (art.2043) e criteri di determinazione del danno (risarcibilità del danno emergente e lucro cessante, decorrenza degli interessi, dovere di limitare il danno e regole sulla restituzione dell'indebito).
Codice di procedura civile
artt. 38, 43, 92, 112, 132, 360, 384 (terzo comma) e altri richiamati
disciplinano preclusioni processuali (art.38), impugnazioni e mezzi (art.43), potestà motivazionale e vizi della motivazione (art.132 n.4), i motivi di ricorso per cassazione (art.360), e la rilevazione d'ufficio di questioni processuali (art.384 c.p.c.); la Corte ha applicato tali regole nel valutare ammissibilità e modalità di impugnazione.
D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
evidenziato come successiva disciplina nazionale abbia inciso sull'assetto normativo delle telecomunicazioni; non elimina il controllo di conformità al diritto UE.
D.M. n. 55/2014 (tariffa forense)
regole per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha rimesso al giudice di merito la verifica discrezionale entro i limiti tabellari applicabili ratione temporis.
Massime di principio
- Se un giudice nazionale di ultimo grado interpreta il diritto nazionale in modo manifestamente contrario a una interpretazione chiara fornita dalla Corte di Giustizia, può configurarsi responsabilità dello Stato-giudice ai sensi della legge n.117/1988 (colpa grave), anche se l'errore deriva da attività interpretativa.
- La clausola di salvaguardia che tutela l'attività interpretativa e valutativa del giudice non esclude responsabilità quando sussista una violazione manifesta e sufficientemente caratterizzata del diritto dell'Unione (criteri Köbler: chiarezza della norma, inescusabilità dell'errore, obbligo di rinvio pregiudiziale, contrasto con giurisprudenza UE).
- Prima di esercitare l'azione risarcitoria contro lo Stato, il danneggiato deve aver esperito i rimedi ragionevolmente esperibili finalizzati a rimuovere l'atto lesivo; tuttavia non è richiesto di proporre tutte le impugnazioni astratte e imprevedibili rispetto al verificarsi del provvedimento dannoso.
- Il rinvio pregiudiziale (art.267 TFUE) è obbligatorio per il giudice nazionale di ultimo grado salvo le eccezioni dell'acte clair o acte éclairé; se il giudice distoglie il suo precedente rinvio senza adeguata motivazione è indice valutabile di violazione manifesta.
- La competenza territoriale e le regole speciali di ammissibilità (es. legge 117/1988) possono incidere sulla ricezione dell'azione ma la loro eccezione segue le ordinarie regole di preclusione e rilevabilità; in presenza di pronunce di merito che decidono anche sul merito, l'appello può essere mezzo appropriato.
- In tema di quantificazione del danno: il giudice liquida il danno emergente basandosi su prove documentali pertinenti; la 'traslazione' di oneri sui clienti non determina automaticamente la compensazione del danno, salvo prova convincente e meccanismi che dimostrino effettivo e causale beneficio compensativo.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione di merito è limitato: la Corte di Cassazione verifica l'eventuale carenza totale o la mera apparenza della motivazione, mentre apprezzamenti di merito ben motivati restano insindacabili.
- Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia interpretativa ultra partes: quando chiariscono il significato di norme UE, i giudici nazionali devono conformarsi; discordanze ingiustificate possono fondare responsabilità risarcitoria.
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