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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33239/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pasquini chiedeva la dichiarazione di proprietaà per usucapione di un immobile intestato alla Immobiliare Internazionale S.r.l. Dopo la dichiarazione di fallimento della societaà il giudizio fu interrotto e riassunto nei confronti del fallimento davanti al giudice ordinario, il quale dichiaroò l'improcedibilitaà della domanda percheévava dovuta essere proposta davanti al giudice delegato fallimentare. Il ricorrente impugnoò la decisione sostenendo, tra l'altro, che la riassunzione davanti al giudice ordinario fosse valida (applicabilitaà dell'art.156 c.p.c.) e che il rito fallimentare sarebbe inidoneo ad accertare l'usucapione con efficacia nei confronti dei terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo fondato sull'art.156 c.p.c. e manifestamente infondata la censura relativa alla competenza funzionale, confermando la giurisprudenza secondo cui l'accertamento di diritti reali che possano incidere sulla procedura fallimentare rientra nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ai sensi degli artt.52 e 93 del R.D. n.267/1942 (come modificato). La Corte ha inoltre osservato che il giudice delegato puoò esperire atti istruttori su istanza delle parti e che l'opposizione allo stato passivo costituisce procedimento a cognizione piena, idoneo ad assolvere alle esigenze probatorie richieste per l'accertamento dell'usucapione. Non eò stata disposta condanna alle spese in favore del Fallimento per mancata attività difensiva; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • R.D. n.267/1942 (Legge fallimentare), art.52

    L'art.52 attrae in sede fallimentare le controversie che incidono sulla procedura concorsuale: l'accertamento di diritti reali sul patrimonio del fallito che puoò influire sulla par condicio creditorum deve essere deciso nella sede fallimentare.

  • R.D. n.267/1942 (Legge fallimentare), art.93

    Richiamato come norma che colloca in ambito fallimentare l'accertamento di diritti nei confronti della massa, a conferma della competenza funzionale del giudice fallimentare.

  • D.lgs. n.5/2006

    Modifica la legge fallimentare e rinforza il quadro normativo che assegna al giudice fallimentare la competenza sulle questioni che incidono sulla procedura.

  • Art.94 Legge fallimentare

    Consente al giudice delegato di esperire atti istruttori su richiesta delle parti, rafforzando l'idoneitaà del rito fallimentare ad assolvere le esigenze probatorie.

  • Art.156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sanatoria della nullitaà dell'atto processuale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile percheé la questione attinente al rito e all'assetto della competenza funzionale non puoò essere sanata con richiesta di applicazione dell'art.156 quando la legge richiede la sede fallimentare.

  • Art.360 c.p.c. (c.1 n.3) e art.364 c.2 n.2

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione: art.360 per i vizi di violazione di legge, art.364 per la denunzia di contrasti di giudicati; la Corte ha rigettato i rilievi come inammissibili o infondati.

  • Art.24 Legge fallimentare e art.13 D.lgs. n.270/1999

    Riferimenti dottrinari sulla competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare anche in procedure concorsuali speciali, a supporto dell'attrazione delle controversie rilevanti per la procedura.

  • Art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio dell'importo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Se una controversia avente ad oggetto l'accertamento di un diritto reale sul patrimonio di un soggetto poi dichiarato fallito puoò incidere sulla par condicio creditorum, la sede competente eè quella fallimentare: occorre proporre la domanda davanti al giudice delegato o nella procedura di opposizione allo stato passivo.
  • La riassunzione del processo davanti al giudice ordinario ordinario dopo la dichiarazione di fallimento puoò essere dichiarata improcedibile se la legge attribuisce la competenza funzionale alla sede fallimentare; l'art.156 c.p.c. non eè in genere idoneo a sanare tale improcedibilitaà.
  • Il rito fallimentare eè idoneo ad accertare anche diritti reali come l'usucapione quando l'esito della decisione incide sul patrimonio del fallito: il giudice delegato puoò compiere atti istruttori e l'opposizione allo stato passivo offre cognizione piena e possibilitaà di prova.
  • La questione di quale autoritaà giudiziaria sia competente eè normalmente qualificata come questione di rito che ostacola l'accesso al merito (litis ingressum impediens): il giudice previamente adito deve dichiarare l'inammissibilitaà o l'improcedibilitaà, non semplicemente l'incompetenza formale.
  • In fase di pianificazione di azioni giudiziali contro soggetti potenzialmente insolventi e in caso di pendenza di procedimenti al momento della dichiarazione di fallimento, eè necessario valutare con prioritaà l'opportunitaà di agire in sede fallimentare per evitare decadenze o improcedibilitaà procedurali.
  • La mancata difesa formale del curatore nelle fasi successive non esclude che restino applicabili le regole sulla competenza e non sempre comporta condanna alle spese a favore dell'intimato; peroò possono operare effetti processuali come il raddoppio del contributo unificato.

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