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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33240/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di diniego del gratuito patrocinio emesso il 20/12/2022. La Corte territoriale aveva ritenuto non conforme alla normativa la certificazione dei limiti di reddito prodotta dal ricorrente, perché priva di una "specifica determinazione del reddito complessivo" come richiesto dall'art. 79, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002. In Cassazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. 115/2002 sostenendo che sarebbe sufficiente una dichiarazione soggettiva che il reddito complessivo (comprensivo dei familiari conviventi) sia sotto la soglia prevista; le amministrazioni resistenti hanno presentato controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario: i provvedimenti di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottati dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria sono impugnabili, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dinanzi al giudice ordinario (civile). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.; è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 79, comma 1, lett. c)

    una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante le condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall'art. 76

    La norma richiede che la dichiarazione renda elementi utili alla valutazione del reddito complessivo secondo le modalità dell'art. 76; la questione sull'ampiezza della specificità richiesta è stata oggetto di contestazione ma non risolta nel merito dalla Corte di Cassazione, che ha cassato per difetto di giurisdizione

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 76

    Disciplina le modalità di determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; invocato come riferimento per la corretta determinazione del reddito complessivo

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 170

    Indica la procedura esperibile contro i provvedimenti della Commissione in tema di spese di giustizia: l'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta al giudice ordinario, sicché il giudice tributario risulta privo di giurisdizione sulla materia

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 158, comma 1

    Individuazione del titolare passivo del rapporto di debito in materia di spese di giustizia (richiamata nella censura incidentale circa la legittimazione passiva del MEF rispetto al Ministero della Giustizia)

  • c.p.c. - art. 37 (ratione temporis)

    Norma processuale sul rilievo del difetto di giurisdizione; applicata ratione temporis per escludere la formazione di giudicato interno e per consentire il rilievo d'ufficio del vizio di giurisdizione

  • c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione e falsa applicazione di norme) e dai ricorrenti incidentali (nullità per vizio procedurale); la Corte ha affrontato preliminarmente la questione di giurisdizione sulla base di norme processuali

  • c.p.c. - art. 374, comma 1

    Attribuisce alla sezione semplice la possibilità di dichiarare il difetto di giurisdizione; richiamato come presidio procedurale

  • c.p.c. - art. 382, comma 3

    Consente la cassazione senza rinvio quando sussista un vizio che impedisce il riesame nel merito; applicata per cassare la sentenza impugnata senza rinvio

  • R.D. n. 1611/1933 - art. 11, comma 1

    Richiamato nella censura incidentale relativa alla corretta notifica dell'opposizione (sull'obbligo di notificare presso l'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni convenute)

Massime di principio

  • Avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio adottato dalla Commissione presso la Commissione tributaria, l'opposizione va proposta al giudice ordinario (art. 170 d.P.R. n.115/2002): pertanto verificare sempre la giurisdizione competente prima di instaurare il giudizio
  • Se il procedimento è radicato in epoca precedente a modifiche normative rilevanti, accertare la regola ratione temporis applicabile e sollevare tempestivamente eventuali eccezioni di giurisdizione
  • Nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è essenziale fornire la documentazione richiesta dagli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002: indicare modalità e elementi di determinazione del reddito complessivo per evitare questioni di ammissibilità
  • In presenza di amministrazioni statali convenute, curare la notifica nei confronti dell'Avvocatura dello Stato ove previsto dalle norme di notificazione, per non incorrere in nullità procedurali
  • Se intercorre dubbio sulla legittimazione passiva (es. quale Ministero sia il soggetto titolare del debito), sollevare l'eccezione di legittimazione tempestivamente; la giurisprudenza individua spesso il MEF come soggetto passivo in materia di spese di giustizia
  • Quando la questione principale è di giurisdizione il giudice di legittimità può cassare senza rinvio se la declaratoria rende inutile ogni ulteriore decisione sul merito; questo può comportare la compensazione integrale delle spese di lite

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