Cassazione Civile, Sentenza n. 33233/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa da Intesa Sanpaolo. La ricorrente contestava, in particolare, la legittimazione attiva della banca a procedere esecutivamente e deduceva l'estinzione del credito garantito (fideiussione) per effetto di un precedente giudicato intervenuto in sede fallimentare a favore del debitore principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la presenza di un giudicato esterno (formale e sostanziale) già formato sullo stesso oggetto (ossia sulla legittimazione della banca e sull'eventuale estinzione del credito garantito). Pertanto il merito non è stato riassunto: la corte ha dichiarato che il precedente giudicato copre sia il "dedotto" che il "deducibile" in relazione all'oggetto dell'opposizione e ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., confermandone il dispositivo di rigetto dell'appello.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'atto di precetto (comma 1) e l'opposizione all'esecuzione (comma 2). La Corte afferma identità di oggetto quando entrambe le opposizioni sono fondate sulle medesime ragioni di inesistenza del diritto ad eseguire, con conseguente formazione di litispendenza e, se definitivo, di giudicato esterno che impedisce la riesame.
Regola il passaggio in giudicato formale; la Corte lo richiama per affermare che, una volta intervenuto il passaggio in giudicato formale, si è formato il giudicato esterno che preclude il riesame delle stesse questioni in un successivo giudizio.
Riguarda gli effetti del giudicato sostanziale; la Corte lo invoca per spiegare che il giudicato sostanziale si è formato a seguito del passaggio in giudicato formale, impedendo la rinnovazione delle stesse pretese sostanziali.
art. 391-bis e art. 395 n. 4 c.p.c.
Norme richiamate in relazione al giudizio di revocazione promosso dalla parte; la Corte chiarisce che la mera pendenza di un giudizio revocatorio non impedisce, se già intervenuto giudicato formale e sostanziale, che quest'ultimo produca i suoi effetti estintivi della materia controversa.
Consente alla Corte di cassazione, quando rigetta il ricorso ma la motivazione della decisione impugnata è da correggere, di procedere alla correzione della motivazione stessa; la Corte lo utilizza per adeguare la motivazione della decisione impugnata senza mutarne il dispositivo.
Norma procedurale citata perché la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; la Corte prende atto delle argomentazioni svolte nella memoria ma le ritiene in contrasto con il giudicato formatosi.
art. 183 c.p.c. e art. 171-ter c.p.c.
Richiamate nel contesto delle regole sulle fasi e sui termini per precisare o modificare la domanda e sui limiti delle preclusioni istruttorie: la Corte ricorda che la precisazione della domanda è soggetta a limiti temporali e di ordine procedurale e che le deduzioni devono restare nell'ambito della vicenda sostanziale già dedotta.
Massime di principio
- Se in un precedente procedimento di opposizione al precetto o all'esecuzione si è formato un giudicato (formale e sostanziale) sulla stessa condizione dell'azione esecutiva (es. legittimazione del creditore o estinzione del credito), tale giudicato impedisce la riapertura delle medesime questioni in un successivo giudizio.
- Il giudicato derivante dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. copre non solo quanto "dedotto" ma anche quanto "deducibile" in relazione all'oggetto del processo (cioè la specifica condizione dell'azione esecutiva o la vicenda estintiva dedotta), nei limiti delle preclusioni processuali: fatti non allegati o non allegati correttamente in primo grado non possono essere riutilizzati per rimettere in discussione ciò che è stato definitivamente accertato.
- Nuove ragioni o fatti introdotti in corso di causa possono essere: (a) domanda nuova, se esulano dall'oggetto originario, da proporre in un giudizio distinto; oppure (b) mera precisazione della domanda originaria, ammessa solo nei limiti temporali e procedurali previsti. Solo nel primo caso è possibile una nuova opposizione; nel secondo caso le nuove allegazioni restano comprese nell'ambito del giudicato formatosi.
- La contestazione della legittimazione attiva del procedente e l'allegazione di vicende estintive del credito (es. effetto di un giudicato fallimentare) costituiscono condizioni essenziali dell'azione esecutiva e devono essere sollevate e provate tempestivamente nel primo giudizio per evitare la perdita di efficacia processuale.
- La pendenza di un giudizio di revocazione non elimina automaticamente gli effetti di un giudicato già formatosi: solo l'esito favorevole della revocazione può incidere su quel giudicato; fino ad allora il giudicato conserva effetto esterno.
- Se la Corte d'appello non motiva correttamente ma il dispositivo è conforme al diritto, la Cassazione può rigettare il ricorso e correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
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