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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22037/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un fornitore di energia elettrica e gas per ottenere l'ammissione in prededuzione di un credito di euro 241.504,86 relativo a forniture rese dopo l'apertura del fallimento, sulla base di fatture emesse tra l'11 dicembre 2021 e il 14 maggio 2024. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che il curatore non fosse subentrato nei contratti di fornitura. Il Tribunale di Spoleto, invece, ha accolto l'opposizione, reputando che il curatore non si fosse validamente sciolto dai rapporti e che una successiva comunicazione della curatela integrasse riconoscimento del debito; ha inoltre valorizzato la non disalimentabilità delle utenze perché i contatori erano in locali di proprietà comunale. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 72 e 74 l.fall. e della disciplina di settore, oltre che degli artt. 1362 ss. c.c. e 1324 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso lo scioglimento del curatore dai contratti di fornitura e interpretato in modo erroneo le comunicazioni inviate; 2) violazione dell'art. 111 l.fall. per avere riconosciuto la prededuzione pur in assenza di utilità per la massa, trattandosi di utenze a beneficio del Comune e di infrastrutture pubbliche; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il beneficiario delle utenze fosse l'ente territoriale locale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale omesso di verificare l'onere probatorio del creditore quanto all'obbligo del fallimento di pagare la fornitura una volta intervenuto lo scioglimento del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso lo scioglimento del curatore dal rapporto pendente e aveva dato rilievo alla non disalimentabilità delle utenze. La Corte ha affermato che, in caso di contratti pendenti alla data della dichiarazione di fallimento, la regola generale è la sospensione ex art. 72 l.fall.; il curatore può poi sciogliersi dal contratto con una manifestazione di volontà non soggetta a formule sacramentali, purché risulti chiaramente la volontà di non proseguire il rapporto. Non è necessario richiamare espressamente l'art. 72 l.fall. nella comunicazione. Inoltre, il principio della non disalimentabilità delle utenze è stato ritenuto estraneo al fallimento e incompatibile con il riconoscimento della prededuzione in caso di prosecuzione di contratti pendenti, che presuppone invece un espresso subentro del curatore. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 72 l.fall.

    Per i contratti pendenti alla data del fallimento opera, quale regola generale, la sospensione; il curatore può sciogliersi dal contratto senza formule sacramentali e senza necessità di un atto formale, purché emerga chiaramente la volontà di non proseguire il rapporto.

  • art. 74 l.fall.

    È richiamato dalla parte ricorrente insieme all'art. 72 l.fall. nella censura relativa ai rapporti di fornitura pendenti.

  • art. 111 l.fall.

    È richiamato per contestare il riconoscimento della prededuzione, negata dalla Corte nel caso di specie perché la mera prosecuzione di un contratto pendente non basta senza subentro del curatore.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per sostenere che, una volta sciolto il rapporto, incombe sul creditore la prova del titolo dell'obbligazione posta a carico della massa.

  • artt. 1362 ss. cod. civ.

    Sono richiamati per l'interpretazione delle comunicazioni tra curatore e fornitore; la Corte ribadisce che conta il contenuto univoco della volontà espressa, non la formula usata.

  • art. 1324 cod. civ.

    È richiamato per l'applicazione dei criteri interpretativi anche ai negozi unilaterali.

  • d.lgs. n. 164/2000

    È richiamato dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

  • l. n. 239/2004

    È richiamata dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

  • l. n. 99/2009

    È richiamata dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

  • d.lgs. n. 93/2011

    È richiamato dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

  • d.l. n. 73/2007, conv. in l. n. 125/2007

    È richiamato dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

  • l. n. 124/2017

    È richiamata dalla parte ricorrente quale normativa di settore sulle forniture energetiche.

Massime di principio

  • Nei contratti pendenti alla data della dichiarazione di fallimento opera, come regola generale, la sospensione del rapporto; la prosecuzione richiede una scelta positiva del curatore, mentre lo scioglimento può essere desunto da una dichiarazione inequivoca di volontà anche priva di formule sacramentali.
  • La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto è una prerogativa discrezionale e non richiede, di per sé, un atto formale o l'autorizzazione del giudice delegato, purché il contenuto della comunicazione renda chiara la volontà di non proseguire il rapporto.
  • Il principio di non disalimentabilità delle utenze, ove richiamato dalla normativa di settore, non può essere utilizzato per fondare la prededuzione nel fallimento in assenza di un espresso subentro del curatore nel contratto di fornitura.
  • La prededuzione per forniture successive all'apertura della procedura presuppone che il rapporto sia effettivamente proseguito nell'interesse della procedura; non basta la mera intestazione dell'utenza o l'utilità indiretta per un ente terzo se manca il subentro del curatore.
  • In sede di interpretazione di comunicazioni unilaterali rileva il contenuto oggettivo della dichiarazione e la chiara manifestazione della volontà, non la necessaria menzione della norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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