Cassazione Civile, Ordinanza n. 24947/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un'intimazione di pagamento notificata nel 2022, relativa a tre avvisi di addebito notificati nel 2016 per maggiore contribuzione IVS riferita agli anni 2010-2012. La maggiore contribuzione era stata calcolata dall'ente previdenziale sulla base di avvisi di accertamento fiscale successivamente annullati dal giudice tributario e oggetto di definizione agevolata durante la pendenza di un ricorso per cassazione. Il socio aveva proposto opposizione all'intimazione, sostenendo, tra l'altro, l'invalidità della notificazione degli avvisi di addebito, ricevuti presso la sua abitazione da persona diversa e asseritamente estranea al suo stato di famiglia, nonché l'insussistenza della pretesa contributiva e la necessità che l'ente previdenziale ne fornisse nuovamente la prova dopo l'annullamento degli accertamenti fiscali. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, ritenendo valide le notificazioni e tardiva l'impugnazione degli avvisi di addebito. Per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1335 c.c. e 160 c.p.c., per l'operatività della presunzione di conoscenza nonostante la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di persona diversa dal destinatario; violazione dell'art. 115 c.p.c., per l'omessa valutazione della documentazione relativa allo stato di famiglia; violazione degli artt. 156-160 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto raggiunto lo scopo della notificazione sulla base della successiva conoscenza dell'atto da parte del professionista che assisteva i soci. L'ente resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., oltre che per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 26 novembre 2025, oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione telematica della sentenza d'appello, avvenuta il 29 aprile 2025. Ha affermato che, nella redazione digitale della sentenza, la pubblicazione rilevante ai fini dell'art. 327 c.p.c. coincide con l'attribuzione, da parte del sistema informatico tramite il cancelliere, del numero identificativo e della data, indicati nel frontespizio. Il termine semestrale deve essere computato secondo il sistema della computazione civile e, nelle controversie previdenziali soggette al rito di cui agli artt. 442 e seguenti c.p.c., non è sospeso durante il periodo feriale, in forza dell'art. 3 della legge n. 742/1969. La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 2145/2021, riguardante opposizioni a ordinanze-ingiunzione per sanzioni amministrative diverse dalle controversie aventi a oggetto l'omissione contributiva. Le censure di merito sono rimaste assorbite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000, oltre accessori, di euro 2.500 in favore della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di ulteriori euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, nonché dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata; per le sentenze digitali il termine decorre dalla data risultante dal frontespizio, corrispondente alla pubblicazione informatica.
La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di lavoro e previdenza soggette al rito speciale, compreso il termine per proporre ricorso per cassazione.
Le controversie previdenziali soggette al rito speciale rientrano nell'ambito della deroga alla sospensione feriale dei termini processuali.
I termini processuali mensili o annuali sono computati secondo il sistema della computazione civile, con scadenza nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Concorre a disciplinare il computo civile dei termini mensili o annuali.
La definizione accelerata proposta dal consigliere delegato, se non accettata e seguita da una decisione conforme, rileva ai fini delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
Consente, nel caso deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata non accettata, la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
La questione relativa alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Le questioni relative alla validità, al raggiungimento dello scopo e agli effetti della notificazione sono rimaste assorbite.
La dedotta violazione delle regole sulla valutazione della prova non è stata esaminata.
I giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro e previdenza sono attratti nel regime processuale speciale rilevante anche ai fini della mancata sospensione feriale.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali soggette al rito speciale di cui agli artt. 442 e seguenti c.p.c., il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata non è sospeso durante il periodo feriale.
- Per una sentenza redatta e pubblicata in formato digitale, ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., rileva la data di pubblicazione risultante dal sistema informatico e riportata nel frontespizio, coincidente con l'attribuzione del numero identificativo da parte del cancelliere.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. si computa secondo il sistema della computazione civile: la scadenza cade allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
- La disciplina della sospensione feriale applicabile alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di lavoro o previdenza non si estende alle controversie aventi direttamente a oggetto l'omissione totale o parziale di contributi previdenziali, soggette al rito speciale previdenziale.
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