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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24906/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività di professore d’orchestra mediante quattordici contratti a tempo determinato stipulati nell’arco temporale compreso tra il 28 giugno 2016 e il 2 dicembre 2018. Impugnava gli ultimi contratti, relativi ai periodi dal 28 agosto al 30 settembre 2018 e dal 16 ottobre al 2 dicembre 2018, deducendo l’illegittimità dei termini per violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, per mancanza di specifiche ragioni giustificative. Il Tribunale aveva dichiarato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e riconosciuto un’indennità pari a sei mensilità. La Corte d’appello aveva confermato l’abuso derivante dalla successione pressoché continua di contratti, riferiti alle medesime mansioni e intervallati da pause minime, ritenendo che la mera indicazione degli spettacoli non integrasse una ragione concreta, specifica e temporanea; aveva tuttavia escluso la conversione del rapporto, riconoscendo il solo risarcimento del cosiddetto danno comunitario, quantificato in sei mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. I primi due contestavano l’esclusione della conversione e sostenevano la natura privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche e l’applicabilità del regime ordinario dell’impiego privato. Il terzo deduceva che i limiti assunzionali non impedissero la conversione secondo il diritto vigente anteriormente alla novella del 2019 e denunciava la violazione della clausola di non regresso. Il quarto censurava la mancata comparabilità tra lavoratori delle fondazioni liriche e lavoratori privati o pubblici di altri settori, nonché la violazione dei principi eurounitari di equivalenza, non discriminazione e leale cooperazione; chiedeva anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il quinto denunciava la motivazione apparente sulla liquidazione equitativa del danno, limitata all’affermazione della congruità di sei mensilità. Il sesto deduceva la mancata applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024, incidente sui criteri quantitativi del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto il quinto e il sesto, cassando la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. Quanto ai primi quattro motivi, la Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui, pur avendo le fondazioni lirico-sinfoniche natura privatistica, i vincoli pubblicistici relativi al reclutamento, ai divieti assunzionali, ai requisiti e alle procedure selettive giustificano deroghe alla disciplina comune dei rapporti privati. Tali norme imperative impediscono la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, anche mediante la disciplina della nullità virtuale, quando l’instaurazione di un rapporto stabile sia impedita da divieti o condizioni legali ostative. La clausola 5 dell’Accordo quadro non impone agli Stati membri la conversione, purché sia previsto un rimedio effettivo, proporzionato e dissuasivo. Il risarcimento, con possibilità di provare un danno ulteriore, è stato ritenuto astrattamente idoneo; non sussisteva quindi ragione per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte ha inoltre escluso la comparabilità tra il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e i lavoratori soggetti alla disciplina ordinaria, in ragione della specialità dei vincoli gravanti sulle fondazioni. Il quinto motivo è stato accolto perché la Corte d’appello aveva confermato l’importo di sei mensilità definendolo soltanto "congruo e non eccessivo", senza illustrare il percorso logico-valutativo seguito né considerare i parametri normativi rilevanti. Il sesto motivo è stato accolto perché il giudice del rinvio dovrà applicare lo ius superveniens rappresentato dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, norma di immediata applicazione secondo la decisione, nella rideterminazione del danno.

Norme richiamate

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 5, punto 2, rimette agli Stati membri la scelta di una o più misure per prevenire l’abuso dei contratti a termine e non impone un obbligo generale di trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

    La normativa europea richiede misure effettive, proporzionate e dissuasive contro l’abuso della successione di contratti a termine, ma non impone necessariamente la conversione del rapporto.

  • clausola 8.3 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola di non regresso non impedisce modifiche normative giustificate da esigenze sopravvenute o da mutamenti socio-economici, quando non siano adottate per dare attuazione alla direttiva.

    La clausola di non regresso non rende assolutamente immodificabile la disciplina previgente.

  • art. 12 delle preleggi

    La ricorrente lo aveva invocato per sostenere un’interpretazione letterale della natura privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro; la Corte ha ritenuto infondate le relative censure.

  • art. 14 delle preleggi

    La ricorrente lo aveva richiamato contro l’interpretazione estensiva dei limiti alla conversione; la Corte ha confermato l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite.

  • art. 1 del d.lgs. n. 367/1996

    Richiamato nel quadro della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e della loro natura privatistica.

  • art. 4 del d.lgs. n. 367/1996

    Richiamato a sostegno della natura privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche; tale natura non esclude deroghe alla disciplina comune fondate sui vincoli pubblicistici di settore.

  • art. 22 del d.lgs. n. 367/1996

    La norma è stata invocata per sostenere l’applicazione del regime privatistico e la conversione; la Corte ha ritenuto prevalenti i vincoli speciali che impediscono la trasformazione.

  • art. 3 del d.P.R. n. 117/2011

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la disciplina privatistica dei rapporti; non è stato ritenuto ostativo alla disciplina derogatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite.

  • art. 19 del d.lgs. n. 81/2015

    La Corte ha richiamato la disciplina speciale relativa al personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, per il quale non opera la trasformazione prevista dalla disciplina generale.

  • art. 29, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2015

    Esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione della disciplina speciale dei contratti a termine delle fondazioni, riconoscendo al lavoratore il risarcimento del danno.

  • art. 35 del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale espressione del requisito del concorso pubblico e dei vincoli di reclutamento che giustificano l’esclusione della conversione.

  • art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come modello normativo che esclude la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine e riconosce tutela risarcitoria.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    Le norme imperative che vietano la stipulazione del contratto o ne subordinano la validità a condizioni poste a tutela di interessi pubblici fondamentali possono determinare la nullità virtuale.

  • art. 1424 c.c.

    La conversione presuppone che l’atto possa validamente produrre gli effetti dell’altro contratto; non può operare quando il contratto risultante sia a sua volta nullo.

  • art. 1325 c.c.

    La nullità può sussistere anche per violazione di norme imperative in situazioni nelle quali il contratto, pur formalmente conforme ai requisiti tipici, non avrebbe potuto essere validamente stipulato.

  • art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024

    Norma sopravvenuta e di immediata applicazione ai criteri di liquidazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine; il giudice del rinvio deve valutarne l’incidenza.

  • art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010

    Individua parametri oggettivi rilevanti per la liquidazione dell’indennità, che il giudice deve considerare nella motivazione della liquidazione equitativa.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché le questioni rilevanti erano già state esaminate dalla Corte di giustizia.

  • art. 4 TUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di leale cooperazione e interpretazione conforme; la Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della direttiva; la Corte ha ritenuto coerente la disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    La sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, salvo eventualmente rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione del danno; la censura è stata accolta.

Massime di principio

  • La natura privatistica di un ente non esclude che norme speciali, poste a tutela di interessi pubblici fondamentali e incidenti sulle modalità di reclutamento, possano derogare alla disciplina comune dei rapporti di lavoro privati.
  • Quando norme imperative vietano l’instaurazione di rapporti stabili in assenza di procedure selettive, limiti assunzionali o altre condizioni legali, la violazione può determinare la nullità virtuale del contratto a tempo indeterminato risultante dalla conversione.
  • La conversione del contratto a termine non può operare se il rapporto stabile che ne deriverebbe è a sua volta nullo per violazione di norme imperative.
  • La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri di convertire necessariamente il contratto a termine abusivo in un rapporto a tempo indeterminato; è sufficiente un rimedio effettivo, proporzionato e dissuasivo.
  • Un sistema risarcitorio può essere compatibile con il diritto dell’Unione quando riconosca un’indennità presunta o predeterminata e consenta al lavoratore di provare un danno ulteriore, senza un massimale insuperabile che impedisca il ristoro integrale.
  • La comparabilità ai fini del principio di non discriminazione deve essere esclusa quando le categorie di lavoratori siano soggette a discipline strutturalmente diverse, caratterizzate da vincoli pubblicistici di reclutamento non presenti nel regime ordinario.
  • La clausola di non regresso non impedisce ogni modifica peggiorativa della disciplina nazionale, ma opera in relazione a modifiche strettamente connesse all’attuazione della direttiva e non preclude interventi giustificati da esigenze sopravvenute o mutamenti socio-economici.
  • La liquidazione equitativa del danno è sindacabile in cassazione quando il giudice si limiti ad affermare l’equità o la congruità dell’importo senza indicare il percorso logico-valutativo e il peso attribuito ai fattori rilevanti nel caso concreto.
  • Nel liquidare il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, il giudice deve considerare i parametri normativi applicabili e lo ius superveniens di immediata applicazione intervenuto prima della decisione.
  • La motivazione della liquidazione equitativa deve rendere percepibili i criteri concretamente utilizzati e non può essere sostituita dalla mera indicazione dell’importo ritenuto congruo o non eccessivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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