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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24944/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva proposto opposizione contro un avviso di addebito emesso dall'INPS per euro 162.945,02, relativo al disconoscimento di sgravi contributivi previsti dall'art. 9, comma 5, della L. n. 67/1988 per i lavoratori occupati in territori montani o in zone agricole svantaggiate. La società sosteneva che, ai fini dell'agevolazione, fosse sufficiente che l'impresa avesse sede in un territorio montano o svantaggiato e che i lavoratori fossero stati assunti da tale impresa, anche quando l'attività fosse svolta in luoghi diversi o presso la sede aziendale. Deduceva inoltre che lo sgravio dovesse poter essere riconosciuto anche alle imprese cosiddette senza terra e che, in caso di impiego dei lavoratori in comuni appartenenti sia a zone agevolate sia a zone ordinarie, si dovesse procedere a una ripartizione equitativa della contribuzione. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, ritenendo necessario che la prestazione lavorativa fosse effettivamente svolta nei territori agevolati e rilevando che la società non aveva provato le giornate di lavoro effettuate nelle diverse aree. In cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, della L. n. 67/1988 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il termine "occupati" dovesse essere inteso come sinonimo di "assunti", con rilevanza della sede dell'impresa e non del luogo concreto della prestazione. Con il secondo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo allo svolgimento dell'attività in vari comuni, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la società aveva indicato i comuni interessati e che si sarebbe dovuta effettuare una ripartizione della contribuzione tra aree agevolate e aree ordinarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'art. 9, comma 5, della L. n. 67/1988 collega lo sgravio all'effettivo impiego dei lavoratori nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, non alla mera assunzione da parte di un'impresa avente sede in tali territori né alla localizzazione della sede sociale. La nozione di lavoratori "occupati" riguarda quindi i dipendenti concretamente impiegati in lavorazioni svolte nelle aree agevolate. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non contenesse una critica idonea a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato e mirasse, in sostanza, a sostituire all'interpretazione accolta dai giudici quella prospettata dalla società. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché spettava alla società che invocava lo sgravio provare tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto, compresi i territori e il numero delle giornate di lavoro interessate. La mera indicazione dei comuni non era sufficiente. La censura sull'omesso esame era inoltre preclusa dalla doppia conforme e non individuava specificamente il fatto decisivo asseritamente trascurato, né ne dimostrava la decisività rispetto alla quantificazione del contributo. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori, nonché al pagamento di euro 3.500,00 in favore dell'INPS e di euro 3.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c. È stato altresì dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, L. n. 67/1988

    I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani, sono fissati in misura agevolata; analoga disciplina è prevista per i datori operanti nelle zone agricole svantaggiate.

    Lo sgravio è collegato all'effettivo impiego della prestazione lavorativa nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, non alla mera assunzione da parte di un'impresa avente sede in tali aree.

  • art. 9, comma 5-bis, L. n. 67/1988

    Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

    Il riferimento ai lavoratori occupati conferma che la disciplina riguarda l'impiego concreto dei dipendenti e non le sole modalità o il luogo della loro assunzione.

  • art. 3 Cost.

    La dedotta disparità di trattamento tra imprese agricole tradizionali e imprese cosiddette senza terra non è stata ritenuta idonea a superare l'interpretazione letterale e teleologica della disciplina dello sgravio.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca lo sgravio contributivo deve provare gli elementi costitutivi del diritto, inclusi l'effettivo impiego dei lavoratori nelle aree agevolate e la relativa consistenza temporale; non sussiste inversione dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o l'erronea interpretazione della norma; non consente di sostituire alla motivazione del giudice una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura non supportata da un'effettiva violazione dei criteri ermeneutici.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'individuazione specifica del fatto, del modo e del momento in cui esso è stato dedotto e della sua decisività; incontra inoltre il limite della doppia conforme nei casi previsti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, in presenza dei presupposti indicati dalla disciplina processuale, può comportare la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata mediante proposta può assumere rilievo ai fini delle conseguenze economiche previste quando la decisione sia conforme alla proposta non accettata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione dell'impugnazione con esito negativo, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Gli sgravi contributivi previsti per il lavoro agricolo in territori montani o in zone agricole svantaggiate spettano in relazione ai lavoratori effettivamente impiegati in tali territori, non per il solo fatto che il datore di lavoro abbia sede o abbia effettuato l'assunzione in un'area agevolata.
  • Il datore di lavoro che invoca un'agevolazione contributiva deve provare tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto, compresi il concreto luogo di svolgimento della prestazione e il numero delle giornate lavorative effettuate nelle aree agevolate; la mera indicazione dei comuni interessati non è sufficiente.
  • La qualificazione dei lavoratori come "occupati" in un territorio agevolato attiene all'impiego concreto della loro prestazione lavorativa e non può essere sostituita, mediante interpretazione estensiva, dal diverso requisito della loro assunzione presso un'impresa localizzata in quel territorio.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle risultanze fattuali o per sostituire all'interpretazione della norma adottata dal giudice di merito quella preferita dalla parte, quando non sia dedotto un effettivo travisamento della norma o dei criteri legali di interpretazione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto trascurato, il luogo e il momento della sua deduzione processuale e la sua decisività; in presenza di una doppia conforme, la censura è soggetta ai limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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