Cassazione Civile, Ordinanza n. 24908/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano partecipato a una procedura selettiva del 2010 per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla F2 dell’Area terza, ottenendo la progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2010; una di esse aveva successivamente conseguito anche la fascia F3. Con sentenza passata in giudicato era stata dichiarata l’illegittimità della clausola del bando che consentiva la partecipazione senza il requisito del biennio di anzianità nella fascia F1 al 31 dicembre 2009. In esecuzione del giudicato, il Ministero aveva riformulato la graduatoria, espungendo i dipendenti privi del requisito, con conseguente perdita delle progressioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. Le ricorrenti avevano chiesto il reinserimento nella graduatoria e il riconoscimento delle progressioni; in subordine, l’accertamento dell’irripetibilità delle somme e il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance. Le domande erano state respinte nei gradi di merito. In cassazione hanno proposto quattro motivi: il primo, relativo all’efficacia riflessa del giudicato e alla rilevanza di decisioni favorevoli ottenute da altri dipendenti; il secondo, concernente l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. alle somme percepite per la progressione economica; il terzo, relativo alla non ripetibilità delle somme per legittimo affidamento e per il dedotto ritardo dell’Amministrazione nell’attribuzione della fascia F1; il quarto, concernente il risarcimento del danno derivante dalla restituzione delle somme e dalla perdita di chance di ulteriori progressioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che il giudicato sull’annullamento della graduatoria, avente natura costitutiva, determina una modificazione definitiva della situazione giuridica e non può essere neutralizzato da successive decisioni favorevoli rese in giudizi cui le ricorrenti erano rimaste estranee; il giudicato opera, inoltre, nei confronti delle parti del processo in cui si è formato. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., poiché le progressioni economiche non avevano comportato lo svolgimento di mansioni superiori o diverse, ma soltanto una variazione del trattamento economico. Ha ritenuto ripetibili le somme indebitamente percepite: il legittimo affidamento non esclude la ripetizione, incidendo soltanto sulle modalità di esercizio della pretesa secondo correttezza e buona fede; nel caso concreto il recupero era stato disposto mediante trattenute rateali entro il quinto dello stipendio. Ha escluso che l’obbligo restitutorio costituisse di per sé un danno ingiusto, rilevando che la percezione anticipata delle somme rappresentava un vantaggio temporaneo. Quanto all’eventuale responsabilità precontrattuale per lesione dell’affidamento, ha osservato che sarebbe stato necessario allegare e provare un danno diverso dalla somma oggetto di ripetizione e dimostrare la tempestiva deduzione della relativa domanda nel giudizio di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla portata del giudicato e alla dedotta efficacia riflessa delle decisioni passate in giudicato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato opera esclusivamente nei confronti delle parti che hanno proposto o resistito alla domanda e non può essere invocato da soggetti rimasti estranei al processo.
art. 2126 c.c.
Non si applica alle progressioni economiche che comportino soltanto una variazione retributiva senza svolgimento di mansioni superiori o diverse.
art. 2033 c.c.
Le somme indebitamente percepite a titolo retributivo nel pubblico impiego contrattualizzato sono ripetibili; il legittimo affidamento incide sulle modalità di esercizio della pretesa restitutoria, secondo correttezza e buona fede, ma non ne esclude la ripetibilità.
art. 2043 c.c.
La restituzione di somme indebitamente percepite, conseguente all’annullamento della graduatoria, non costituisce di per sé un danno ingiusto risarcibile. Un’eventuale tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento richiede la ricorrenza degli ulteriori presupposti dell’illecito e l’allegazione di un danno diverso dalla somma da restituire.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato quale parametro processuale dei motivi di ricorso relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 414 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale dei ricorsi introduttivi proposti nel rito del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza passata in giudicato che annulla una graduatoria di una procedura selettiva per una progressione economica, ove abbia natura costitutiva, modifica definitivamente la situazione giuridica e non può essere resa inefficace da successive decisioni, anche definitive, fondate su una diversa ricostruzione della medesima procedura.
- Il giudicato sostanziale opera nei confronti delle parti del processo nel quale si è formato; soggetti rimasti estranei a quel giudizio non possono invocare, in loro favore, decisioni rese in procedimenti diversi, salvo che ricorrano i presupposti propri dell’efficacia nei confronti di parti coincidenti.
- L’art. 2126 c.c. presuppone lo svolgimento di mansioni superiori o diverse da quelle originariamente dovute e non si applica quando la progressione determina soltanto un aumento del trattamento economico senza mutamento delle mansioni.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le somme corrisposte in esecuzione di una progressione economica successivamente caducata sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il legittimo affidamento del percettore non esclude la ripetizione, ma può incidere sulle modalità concrete del recupero, che devono rispettare correttezza e buona fede.
- L’obbligo di restituire somme indebitamente percepite non costituisce, di per sé, un danno ingiusto risarcibile, poiché la percezione anticipata delle somme integra un vantaggio temporaneo per il percettore.
- La tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento, anche quando ricondotta alla responsabilità precontrattuale, richiede l’allegazione e la prova di un danno distinto dalla diminuzione patrimoniale corrispondente alle somme oggetto di ripetizione; la relativa domanda o questione deve essere stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito.
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; se una questione non risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente l’atto processuale nel quale l’aveva dedotta.
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