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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16217/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle somme pagate in esito ad avviso bonario per maggiore IRPEF applicata sulla capitalizzazione di una pensione integrativa riscossa nel 2006. L'Amministrazione non aveva risposto, formando silenzio-rifiuto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto del rimborso. Nel ricorso per cassazione il contribuente denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del TUIR, dell'art. 21 del d.lgs. n. 252 del 2005 e del principio tempus regit actum di cui all'art. 11 delle preleggi: sosteneva che, al momento della riliquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio nel 2010, l'art. 20 TUIR era già abrogato, sicché non sarebbe stato applicabile; aggiungeva che, comunque, l'Ufficio non avrebbe neppure applicato il criterio previsto dalla norma previgente, ma un diverso e arbitrario metodo di calcolo richiamando una circolare amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che la disciplina impositiva si determina con riferimento al momento in cui sorge il presupposto d'imposta, cioè la liquidazione della prestazione pensionistica, e non con riguardo al momento in cui l'Amministrazione procede alla verifica o riliquidazione. Ha quindi condiviso la conclusione della CTR secondo cui la normativa previgente era ancora applicabile alla prestazione erogata nel 2006, perché l'abrogazione operata dal d.lgs. n. 252 del 2005 aveva effetto solo dal 1 gennaio 2007 e non incideva sulle liquidazioni già avvenute. La seconda doglianza, relativa al criterio di calcolo concretamente adottato dall'Ufficio, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto in modo completo il metodo effettivamente usato dall'Amministrazione né indicato adeguatamente se e dove tale questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedimento sulle spese per mancata costituzione difensiva della resistente in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 20 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La Corte ha ritenuto che la sua applicazione dipenda dal momento in cui sorge il presupposto impositivo, e non dal momento della successiva riliquidazione dell'Ufficio.

  • art. 21 del D.Lgs. n. 252 del 2005

    È stata richiamata come norma di abrogazione dell'art. 20 TUIR, ma la sua efficacia è stata intesa come solo futura, non incidente sulle liquidazioni già avvenute nel periodo di vigenza della disciplina previgente.

  • art. 11, comma 1, disposizioni sulla legge in generale

    Il principio tempus regit actum è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che la normativa applicabile si collega al momento genetico del presupposto d'imposta.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la disciplina applicabile all'obbligazione d'imposta va individuata con riguardo al momento in cui si verifica il presupposto impositivo, non al momento in cui l'ufficio procede al controllo o alla riliquidazione.
  • L'abrogazione di una norma impositiva non elimina la debenza del tributo per i fatti imponibili verificatisi quando la norma era ancora vigente.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che contesti il metodo di calcolo del tributo deve essere specifica e autosufficiente, indicando compiutamente il criterio concretamente adottato e la sede processuale in cui la questione è stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non consente di superare il difetto di specificità del motivo quando il ricorrente ometta di riportare gli elementi necessari a verificare la decisività della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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