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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15651/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (somministrante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture di energia elettrica relative agli anni 2005-2009, emesse a titolo di conguagli per maggiori consumi rispetto a quanto precedentemente fatturato. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione, contestando sia l’an che il quantum della pretesa e formulando anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserito inadempimento della controparte nella gestione del rapporto di fornitura e dei contratti connessi al dispacciamento/trasporto. Nel giudizio di merito è stata svolta una consulenza tecnica, che ha accertato che l’errore di contabilizzazione derivava dall’impostazione errata di una costante di lettura del contatore (1500 invece di 3000) sin dalla sua installazione. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda monitoria e rigettato la riconvenzionale; la corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto provata, sulla base della dichiarazione del gestore della rete e della CTU, la data iniziale dell’errata contabilizzazione e la maggiore energia consumata, senza adeguata prova e con indebita valorizzazione di un atto di terzo; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato che essa aveva contestato la mancanza di prova sul momento di insorgenza dell’errore; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e degli artt. 1341 e 1342 c.c., per non avere ritenuto applicabili le clausole contrattuali e regolatorie invocate a fondamento della domanda riconvenzionale risarcitoria, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto coprire anche le ipotesi di errata misura dei consumi, non solo quelle di malfunzionamento del contatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello non aveva fondato la decisione esclusivamente sulla dichiarazione del terzo, ma su elementi oggettivi e sulla CTU; ha escluso una violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che, provato il corretto funzionamento del contatore, spettava alla parte opponente dimostrare eventuali fatti impeditivi, non assolti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una "doppia conforme", senza indicare la diversità degli elementi di fatto posti a base delle due decisioni di merito, con conseguente operatività del limite di cui all’art. 348-ter c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che non era stato dedotto un vero vizio di sussunzione o di violazione dei canoni ermeneutici, ma soltanto prospettata una diversa lettura interpretativa del contratto e della disciplina regolatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi agisce, mentre i fatti impeditivi o estintivi vanno provati da chi li eccepisce; nel caso concreto, accertato il corretto funzionamento del contatore, la parte che contestava i conguagli doveva provare i fatti impeditivi dedotti.

  • art. 2729 c.c.

    Le risultanze provenienti da un terzo potevano essere valorizzate non come prova privilegiata, ma in combinazione con altri elementi oggettivi e con la consulenza tecnica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare violazioni di legge, ma non per sollecitare una mera rivalutazione del risultato interpretativo o probatorio raggiunto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica la diversità dei fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 4

    In caso di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    I canoni ermeneutici non possono essere invocati per ottenere in cassazione una diversa interpretazione del contratto senza dedurre un effettivo errore di sussunzione o violazione dei criteri legali di interpretazione.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione e all’efficacia di clausole contrattuali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle condizioni generali di contratto, senza che la censura superasse il limite della mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di riparto dell’onere della prova, chi agisce per ottenere il pagamento di consumi contabilizzati può assolvere il proprio onere dimostrando il dato oggettivo della corretta misurazione tecnica e dell’errore di programmazione o registrazione; una volta raggiunta tale prova, incombe alla controparte allegare e provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
  • Un documento proveniente da un terzo può avere valore indiziario e, se corroborato da ulteriori elementi oggettivi o tecnici, concorrere alla formazione del convincimento del giudice senza che ciò integri automaticamente una violazione delle regole sulla prova presuntiva.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti, quando la censura si risolva in una contestazione del merito e non individui un vero errore di diritto o di sussunzione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente che i fatti posti a fondamento delle due decisioni di merito sono diversi.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se si deduce l’errore nel procedimento ermeneutico; non è sufficiente contrapporre un’interpretazione alternativa ritenuta più favorevole alla propria tesi.
  • In presenza di una clausola contrattuale o regolatoria invocata per estendere la disciplina della ricostruzione dei consumi, il giudice può escluderne l’applicazione quando la fattispecie concreta non rientri nel perimetro letterale e funzionale della previsione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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