Cassazione Civile, Ordinanza n. 33197/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo per euro 30.792,01, riferita a esposizioni debitorie su un rapporto di conto corrente e uno di conto anticipi. Il decreto era stato ottenuto da una società operante per conto della banca originaria; l’opposizione era stata notificata, secondo i giudici di merito, al soggetto ritenuto erroneo, mentre la banca originaria aveva eccepito l’improcedibilità dell’opposizione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) nullità della procura conferita alla mandataria per indeterminatezza dell’oggetto e difetto di legittimazione attiva, oltre a violazione di norme sulla nullità; 2) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo e sulla correzione degli errori materiali, sostenendo che l’inesatta indicazione della parte beneficiaria del decreto non fosse un mero errore materiale; 3) violazione della disciplina della mediazione obbligatoria, deducendo che il difensore della controparte avrebbe assunto la veste di difensore della banca nel procedimento di mediazione; 4) violazione delle norme sul mandato, sostenendo che, quando vi sia discrasia tra ricorrente monitorio e beneficiario del ricorso, l’opposizione debba poter essere proposta nei confronti del mandante, quale effettivo titolare del rapporto sostanziale, anche se il ricorso era stato presentato dal mandatario. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancato rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; ha accolto il quarto motivo, assorbendo gli altri, affermando che la parte del rapporto sostanziale controverso, pur rappresentata in giudizio da altro soggetto munito di procura, conserva la propria legittimazione processuale e può essere destinataria dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con possibilità per il convenuto di costituirsi a mezzo del suo rappresentante.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo e assorbiti il secondo e il terzo; ha cassato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata quindi annullata perché erroneamente aveva escluso la validità dell’opposizione proposta nei confronti della parte sostanziale rappresentata nel giudizio monitorio, ritenendo necessario indirizzarla solo verso il mandatario che aveva agito nel ricorso per ingiunzione.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta nullità della procura; non è oggetto di accoglimento nel merito perché il primo motivo è dichiarato inammissibile
richiamato dalla parte ricorrente sulla determinabilità dell’oggetto della procura; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo
richiamato dalla parte ricorrente; nessuna valutazione di merito per inammissibilità del motivo
richiamato per contestare il decreto ingiuntivo e la sua validità formale
norma che disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte afferma che l’opposizione può essere proposta contro la parte sostanziale del rapporto, pur rappresentata nel procedimento monitorio
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla forma degli atti e alla validità del decreto/opposizione
richiamato dalla parte ricorrente per la correzione dell’errore materiale nel decreto ingiuntivo
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
richiamato in relazione alla mediazione obbligatoria; il motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto
richiamato per sostenere che il mandante può sostituirsi al mandatario nel rapporto processuale sostanziale
richiamato per sostenere la legittimazione del mandante rispetto ai beni/rapporti del mandato
richiamato dalla Corte per indicare la rappresentanza processuale conferita al mandatario
la Corte lo applica rigorosamente, dichiarando inammissibile il primo motivo perché privo di specifiche indicazioni su localizzazione e contenuto degli atti/documenti richiamati
Massime di principio
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte sostanziale del rapporto controverso conserva la legittimazione processuale anche se nel giudizio monitorio è stata rappresentata da un mandatario munito di procura; l’opponente può quindi indirizzare l’opposizione direttamente contro il titolare sostanziale del rapporto, ferma la facoltà di quest’ultimo di costituirsi a mezzo del proprio rappresentante.
- La rappresentanza processuale o negoziale non trasforma il rappresentante nella parte sostanziale del rapporto: se nel giudizio precedente un soggetto ha agito come procuratore o mandatario, ciò non esclude che il mandante resti legittimato a stare in giudizio come destinatario dell’opposizione o dell’impugnazione.
- Le censure di cassazione fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo, in modo da consentire il controllo della Corte ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
- Quando il vizio denunciato riguarda l’identificazione della parte nel decreto ingiuntivo o nella procura, il giudice di legittimità non può supplire alla carenza di specificità del ricorso: il motivo deve consentire una verifica puntuale del contenuto degli atti e del nesso tra doglianza e decisione impugnata.
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