Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza resa in giudizio di ottemperanza dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, sostenendo che il giudice avrebbe violato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, oltre all'art. 111 Cost. e all'art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992. In sostanza, l'Amministrazione lamentava che il giudice dell'ottemperanza, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza dei limiti di capienza del fondo per i rimborsi, non avesse poi applicato tale disciplina al caso concreto, ritenendo comunque dovute integralmente le somme statuite in sede di merito senza verificare la disponibilità effettiva del fondo. La parte contribuente ha resistito con controricorso e memoria, dando atto dell'avvenuto integrale pagamento del rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, con memoria depositata in prossimità dell'adunanza, il contribuente aveva attestato l'integrale pagamento del rimborso. Per effetto dell'avvenuto soddisfacimento della pretesa, è stata ritenuta cessata la materia del contendere e venuto meno l'interesse all'impugnazione. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
La norma, come modificata, collega il diritto al rimborso dei tributi versati in relazione a eventi calamitosi alla disponibilità dei fondi stanziati e impone al giudice dell'ottemperanza di verificarne la capienza e di attivare le procedure necessarie in caso di incapienza, senza consentire una falcidia del diritto riconosciuto in giudizio.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
Ha novellato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, introducendo la rilevanza dei limiti di capienza del fondo per l'esecuzione dei rimborsi.
art. 111 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non è oggetto di autonoma decisione nel merito per sopravvenuta cessazione dell'interesse.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve assicurare l'esecuzione del giudicato e, in presenza di incapienza del fondo, attivare le procedure speciali previste per dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante commissario ad acta.
È richiamato come ulteriore intervento normativo rilevante nella disciplina dei rimborsi in materia di benefici fiscali per eventi calamitosi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, mancando i presupposti processuali in ragione della natura della pronuncia e della prenotazione a debito dell'amministrazione ricorrente.
La ricorrente ha denunciato violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria relativo a rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità del fondo previsto dalla legge e, se il fondo è incapiente, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica per assicurare l'esecuzione integrale del giudicato.
- La disciplina sopravvenuta sui limiti di capienza del fondo non legittima una riduzione sostanziale del diritto al rimborso già accertato con giudicato, dovendo il sistema assicurare comunque la completa attuazione della decisione giudiziale.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa rende improcedibile/inammissibile il ricorso per difetto di interesse, determinando la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione ricorrente è ammessa a prenotazione a debito, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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