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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18016 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Genova. Contestava il diniego di rimborso dell’addizionale IRES (Robin tax) versata il 4 giugno 2015, in un’unica soluzione, per il periodo d’imposta dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Sosteneva che, poiché il pagamento era dovuto ed era stato effettuato dopo la pubblicazione, l’11 febbraio 2015, della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, l’imposta non potesse più essere pretesa. A suo avviso, il discrimine temporale doveva essere la data di scadenza o di pagamento, non la chiusura del periodo d’imposta; invocava inoltre gli artt. 136, 23, 24 e 101 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il momento decisivo è quello in cui, verificatosi il presupposto impositivo nel singolo periodo d’imposta, sorge l’obbligazione tributaria, non la successiva liquidazione o il pagamento. Poiché il periodo d’imposta si era chiuso il 30 settembre 2014, l’obbligazione era sorta prima del 12 febbraio 2015, data dalla quale la sentenza costituzionale ha fatto decorrere l’illegittimità della Robin tax: il versamento successivo non dà quindi diritto al rimborso. Le censure costituzionali sono state ritenute inammissibili nella misura in cui deducevano direttamente la violazione di norme costituzionali e, per il resto, sostanzialmente dirette a contestare una decisione della Corte costituzionale non impugnabile. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la pronuncia della CTP favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 (Robin tax)

    la norma della quale è stata dichiarata (con le predette scansioni temporali) l'illegittimità costituzionale è quella istitutiva dell'imposta di cui si discute, con la quale è stato tipizzato il presupposto dell'imposizione, al cui verificarsi consegue, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il sorgere della relativa obbligazione tributaria, la cui nascita prescinde pertanto dalla successiva attività di liquidazione (che avvenga con dichiarazione o tramite accertamento) dell'importo dovuto e, tanto più, dalle modalità e dai termini dettati per il successivo adempimento, o dalla data in cui quest'ultimo effettivamente avvenga.

    L’obbligazione tributaria sorge quando si verifica il presupposto impositivo nel periodo d’imposta. La liquidazione e il pagamento sono fasi successive e non determinano quale disciplina temporale si applichi.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’11 febbraio 2015

    In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 81 , co. 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 /2008 , n. 112, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, escludendo pertanto il diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.

    La pronuncia costituzionale ha effetto dal 12 febbraio 2015 per le obbligazioni che sorgono da periodi d’imposta rilevanti da tale data; non elimina le obbligazioni già sorte per periodi chiusi prima, né attribuisce il rimborso solo perché il pagamento è avvenuto dopo.

  • Art. 136 Cost.

    Con la conseguenza, pertanto, che è al momento del sorgere dell'obbligazione, in conseguenza del verificarsi del presupposto dell'imposizione in ciascun periodo d'imposta (e non a quello della liquidazione o del pagamento dell'obbligazione già sorta), che occorre fare riferimento per verificare gli effetti della pronuncia del giudice delle leggi.

    Ai fini dell’efficacia temporale della dichiarazione d’illegittimità, la cessazione degli effetti della norma va riferita al momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, secondo la decorrenza stabilita dalla Corte costituzionale.

  • Art. 137, terzo comma, Cost.

    Va allora ricordato che non è consentita la negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell' articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione".

    La decisione della Corte costituzionale, compresa la modulazione temporale dei suoi effetti, è vincolante e non può essere contestata mediante un’impugnazione ordinaria.

  • Art. 81 Cost.

    Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio - come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative - similmente la modulazione dell'intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo.

    La Corte costituzionale può modulare nel tempo gli effetti della declaratoria d’illegittimità, bilanciando i valori costituzionali coinvolti; nel caso della Robin tax la retroattività è stata limitata anche per evitare conseguenze sul bilancio pubblico.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto dell’impugnazione comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia costituzionale limita espressamente nel tempo gli effetti dell’illegittimità, occorre rispettare quel limite anche nei rapporti tributari non esauriti; non si può trasformare la decisione in una caducazione retroattiva.
  • Per stabilire se un’obbligazione tributaria è anteriore o successiva alla data di decorrenza fissata dalla Corte costituzionale, rileva il periodo d’imposta in cui si verifica il presupposto e sorge l’obbligazione, non la data della dichiarazione, della liquidazione, della scadenza o del pagamento.
  • Un versamento eseguito dopo la data di efficacia della declaratoria non è automaticamente rimborsabile: se riguarda un periodo d’imposta chiuso prima di quella data, l’obbligazione può restare dovuta.
  • Le pronunce della Corte costituzionale sono definitive e vincolanti; una contestazione che, pur formalmente rivolta contro una sentenza ordinaria, mira in sostanza a rimettere in discussione la decorrenza degli effetti fissata dalla Consulta non può essere usata per aggirare il divieto d’impugnazione.

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