Cassazione Penale, Ordinanza n. 28756/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado e aveva ritenuto l'imputato responsabile della guida in stato di ebbrezza aggravata dalla qualifica soggettiva prevista per alcune categorie di conducenti, applicando la pena dell'arresto, dell'ammenda, della sospensione della patente e il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma negando i benefici di legge. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava quattro motivi: (1) violazione dell'onere probatorio in capo al pubblico ministero sulla dimostrazione del regolare funzionamento dell'etilometro, assumendo la mancanza di prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche; (2) violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. per asserita erronea valutazione probatoria; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) illegittimo diniego dei benefici di legge, nonostante le attenuanti generiche, per difetto di adeguata prognosi favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sul punto dell'etilometro, osservando che l'onere dell'accusa di provare omologazione e verifiche periodiche dello strumento sorge solo se l'imputato alleghi elementi concreti idonei a contestarne il funzionamento; nel caso concreto la difesa si era limitata a una contestazione generica, mentre dal verbale risultavano omologazione e revisione recente dell'apparecchio. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto ai benefici di legge, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte di appello, che li aveva negati in ragione della pericolosità della condotta e dell'assenza di elementi favorevoli a una prognosi positiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza aggravata riferita ai conducenti ricompresi nella categoria speciale richiamata dalla norma.
co. 2, lett. b) e co. 2-bis
individua la soglia alcolemica rilevante e il relativo trattamento sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza.
le verifiche periodiche dell'etilometro devono essere provate dall'accusa solo se l'imputato contesta specificamente il regolare funzionamento dell'apparecchio.
richiamato dalla difesa per censurare la valutazione della prova, ma il motivo è stato ritenuto una mera critica al merito.
richiamato dalla difesa ai fini della richiesta di assoluzione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito.
richiamato dalla difesa in relazione allo standard probatorio di condanna, ma il motivo è stato giudicato non scrutinabile in sede di legittimità nel modo prospettato.
la richiesta di particolare tenuità del fatto è stata respinta perché la censura si risolveva in una contestazione del merito della valutazione discrezionale della Corte di appello.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere dell'accusa di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sorge solo quando l'imputato alleghi elementi specifici e concreti idonei a mettere in dubbio il corretto funzionamento dello strumento; una contestazione generica è insufficiente.
- La mera richiesta di esibizione della documentazione relativa a omologazione e revisione dell'etilometro non basta a spostare sull'accusa l'onere probatorio se non è accompagnata da una concreta allegazione di possibili vizi dello strumento.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della discrezionalità del giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e coerente.
- La valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge e sulla particolare tenuità del fatto è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi giuridici o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa lettura del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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