Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, ha dichiarato non doversi procedere per alcuni capi di imputazione e ha confermato la condanna per il residuo reato di furto in abitazione aggravato in concorso. Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al codifensore, in realtà notificato a un omonimo. Il secondo motivo censurava la sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 3, c.p. e la sua riferibilità a uno degli imputati, oltre alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la mancata notifica al codifensore integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che andava eccepita dal difensore presente immediatamente dopo gli atti preliminari o comunque prima delle conclusioni; poiché ciò non è avvenuto in appello, la censura è stata reputata tardiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla consapevolezza dell’aggravante e sulla negazione delle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali e l’assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del reato residuo confermato in appello, in concorso e con aggravanti.
comma 1, n. 2, 3 e 5; comma 1, n. 3
Indica le aggravanti del furto contestato; la Corte esclude che il ricorso dimostri l’erroneità della valutazione di merito sulla consapevolezza dell’aggravante.
le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa
L’aggravante è imputabile all’agente solo se conosciuta o ignorata per colpa; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto integrata tale condizione soggettiva.
Usato come parametro per il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando precedenti penali e assenza di elementi favorevoli.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea
Richiamata per affermare che la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore è a regime intermedio e va eccepita tempestivamente.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Richiamata a sostegno della discrezionalità del giudice nel diniego delle attenuanti generiche se motivato ai sensi dell’art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Richiamata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la legittimità della condanna pecuniaria conseguente all’inammissibilità dell’impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile e con profili di colpa.
Massime di principio
- La mancata notifica dell’avviso al codifensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente eccepita dal difensore presente prima delle conclusioni.
- Le doglianze in cassazione che contestano la valutazione di merito sulla consapevolezza dell’aggravante devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono risolversi in mere affermazioni assertive.
- L’imputazione soggettiva di un’aggravante richiede che essa sia conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore colposo, secondo l’art. 59, comma 2, c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva in modo congruo e non illogico richiamando gli indici dell’art. 133 c.p., inclusi i precedenti penali e l’assenza di elementi positivi.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell’impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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