Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il suo appello contro la sentenza del Tribunale. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione della legge processuale penale in relazione al computo del termine di impugnazione e alla declaratoria di inammissibilità, sostenendo in sostanza che il gravame non dovesse essere ritenuto tardivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il termine era stato calcolato correttamente secondo il principio per cui il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, mentre, se la sentenza è depositata nel periodo feriale, il termine per impugnarla decorre dalla cessazione di tale periodo.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
inammissibile perché tardivo
consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine di legge.
consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento ... di una somma
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione
richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
ravvisandosi profili di colpa
richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione fonda la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 - 01
il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini
stabilisce che il termine per depositare la motivazione non è sospeso nel periodo feriale, mentre il termine per impugnare una sentenza depositata in tale periodo decorre dopo la fine della sospensione.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello per tardività va valutata computando il termine di impugnazione secondo le regole ordinarie, senza applicare la sospensione feriale al termine assegnato per la redazione del deposito della motivazione della sentenza.
- Se la sentenza viene depositata nel periodo di sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione decorre solo dal momento in cui la sospensione si conclude.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la ravvisabilità di profili di colpa nell'impugnazione, che può essere desunta dall'evidente inammissibilità del ricorso.
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