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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25708/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da diversi avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato un maggior reddito, per oltre 39.000 euro, sulla base di verifiche di conti correnti bancari intestati al soggetto collettivo e, per quanto emerge dal testo, anche riferibili ai soci. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo che le spiegazioni fornite in giudizio fossero sufficienti a superare la presunzione fiscale: i prelievi, di modesta entità, sarebbero stati destinati a esigenze quotidiane del nucleo familiare; i versamenti sarebbero invece derivati da canoni di locazione, acconti su una vendita documentata e regali ricevuti da parenti e soci. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 600/1973, del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente ritenuto superata la presunzione bancaria sulla base di allegazioni generiche e non di una prova analitica riferita a ciascuna singola operazione di versamento e prelevamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non aveva svolto un esame analitico di tutte le movimentazioni bancarie e si era limitata a una motivazione sintetica e cumulativa, senza dare conto del ragionamento seguito per ciascuna operazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti correnti del contribuente costituiscono presunzione legale relativa in favore del Fisco; l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire giustificazione analitica per ogni singola operazione.

  • D.P.R. 633/1972, art. 51

    In materia di IVA opera una presunzione legale analoga per i movimenti bancari, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente salvo prova contraria specifica.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per escludere che la presunzione bancaria richieda i requisiti delle presunzioni semplici; la prova contraria deve comunque essere fornita dal contribuente in modo specifico e analitico.

  • art. 2697 c.c.

    L'inversione dell'onere della prova conseguente alla presunzione legale pone a carico del contribuente la dimostrazione dell'estraneità dei singoli movimenti a operazioni imponibili.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per affermare che la presunzione bancaria non viola il diritto di difesa, poiché il contribuente può interloquire e produrre chiarimenti e documenti in sede amministrativa e giurisdizionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione delle norme sulla presunzione bancaria e sull'onere della prova.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale basato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti rinvenuti sui conti del contribuente operano come presunzione legale relativa di riferibilità ad operazioni imponibili, con conseguente inversione dell'onere della prova.
  • Per superare la presunzione bancaria non è sufficiente una giustificazione generica o per categorie di movimenti: il contribuente deve offrire una prova analitica, riferita a ciascuna singola movimentazione contestata.
  • Se il contribuente fornisce prova contraria specifica, il giudice di merito deve valutarla in modo altrettanto analitico, dando conto in motivazione della verifica svolta su ogni operazione bancaria.
  • La presunzione legale prevista dalle norme tributarie sulle indagini finanziarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
  • La motivazione che si limiti ad affermazioni sintetiche, cumulative o apodittiche sulle movimentazioni bancarie non è sufficiente quando sia necessaria una verifica puntuale di ciascun accredito o addebito contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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