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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16119/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS aveva ritenuto inutilizzabili i buoni lavoro (voucher) impiegati per i lavoratori dell'impresa che operava nell'ambito del rapporto tra due società. Il Tribunale di Parma e poi la Corte d'Appello di Bologna avevano dichiarato illegittimo l'accertamento, escludendo sia la configurabilità di un appalto sia l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e, quindi, la responsabilità del committente per i contributi previdenziali dei lavoratori dell'appaltatrice. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunciava violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 1655 e 1678 c.c., sostenendo che la norma dovesse applicarsi anche a fattispecie diverse dall'appalto tipico, in presenza di una sostanziale codatorialità per esternalizzazione parziale del processo aziendale, richiamando anche Corte cost. n. 254/2017. Il ricorso, tuttavia, non riproduceva il contenuto specifico del contratto tra le parti e introduceva solo in cassazione una qualificazione del rapporto come contratto atipico, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ricostruito analiticamente le pattuizioni e qualificato il rapporto come più simile alla locazione di spazi immobiliari e alla concessione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità perché non confrontava in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza d'appello, non riportava il contenuto del contratto tra le parti e non spiegava perché la qualificazione operata dal giudice di merito dovesse essere superata; inoltre, la nuova qualificazione del rapporto come contratto atipico era prospettata per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    La Corte non entra nel merito dell'applicabilità della norma, ma rileva che la censura sull'erronea esclusione della sua applicazione è inammissibile per difetto di specificità del motivo e per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi dell'appalto; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1678 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1655 c.c.; non viene svolta una specifica interpretazione di merito, essendo il motivo inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione impone di confrontare la censura con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il principio di specificità deve essere letto in correlazione con questa disposizione: è inammissibile il motivo che denunci la violazione di norme di diritto senza raffrontare la decisione impugnata con la giurisprudenza di legittimità e, se conforme, senza argomenti per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre una diversa qualificazione giuridica del rapporto senza riportare e analizzare il contenuto del contratto posto a base della decisione di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si conforma all'orientamento della Corte di cassazione, il ricorrente deve indicare argomenti idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura che richieda una nuova qualificazione del rapporto, prospettata per la prima volta in cassazione, non può superare il vaglio di specificità se non è sorretta dalla trascrizione o quantomeno dalla puntuale rappresentazione degli elementi contrattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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