Cassazione Civile, Ordinanza n. 16058/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto di servizi di movimentazione merci affidato dalla società ricorrente a un'impresa utilizzatrice di manodopera. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la società, quale coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento di una somma per contributi previdenziali relativi a lavoratori impiegati nell'appalto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 dovesse applicarsi anche alla pretesa contributiva dell'INPS; con il secondo ha dedotto che la responsabilità solidale del committente non potesse estendersi a contributi riferiti ad ore non lavorate o, comunque, a ipotesi diverse dalla prestazione effettivamente resa nell'appalto, richiamando il tema dell'orario di lavoro e del minimale contributivo. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in continuità con un orientamento già consolidato, che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali contro il committente, restando applicabile il solo termine di prescrizione. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che la responsabilità solidale del committente riguarda i contributi dovuti in relazione alle retribuzioni per le lavorazioni eseguite nell'appalto e che, nel caso concreto, la pretesa dell'INPS non riguardava ore non lavorate in senso tecnico, ma contributi calcolati sul minimale contrattuale dovuto a fronte di un rapporto full time e di retribuzioni corrisposte in misura inferiore al minimale contributivo. La Corte ha richiamato il principio del minimale contributivo e l'onere del datore di lavoro di allegare e provare eventuali ipotesi eccettuative. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 276/2003
Il termine di decadenza biennale non si applica all'azione degli enti previdenziali contro il committente; per tale pretesa opera solo la prescrizione. La responsabilità solidale si commisura agli obblighi contributivi riferiti alla prestazione resa nell'appalto.
art. 1 d.l. 338/1989, conv. in L. 389/1989
La retribuzione base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore al minimale previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; il parametro ha efficacia limitata al rapporto previdenziale.
art. 12 L. 153/1969
Il principio di proporzionalità tra retribuzione e contribuzione si coordina con i minimali retributivo-contributivi, ammettendo l'assoggettamento a contributo secondo il minimale anche in presenza di retribuzioni inferiori al dato effettivo.
artt. 2, 3 e 38 Cost.
Il minimale contributivo è giustificato dalla finalità costituzionale di assicurare un livello minimo di contribuzione al sistema previdenziale e di garantire parità tra datori di lavoro nel finanziamento della previdenza.
art. 39 Cost.
Non vi è violazione del principio di libertà sindacale o efficacia erga omnes dei contratti collettivi, perché il richiamo al contratto collettivo opera solo come parametro economico-minimale ai fini contributivi.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel settore dell'appalto, la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si estende alla domanda dell'ente previdenziale nei confronti del committente, che resta soggetta al solo termine prescrizionale.
- La responsabilità solidale del committente per contributi previdenziali copre gli obblighi contributivi collegati alle prestazioni rese nell'appalto e non si espande a obblighi del datore di lavoro estranei a tali prestazioni o relativi a voci risarcitorie autonome.
- Ai fini contributivi, la base imponibile non può scendere sotto il minimale contrattuale desumibile dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con efficacia limitata al solo rapporto previdenziale.
- Se l'ente previdenziale agisce per differenze contributive calcolate sulla retribuzione virtuale/minimale, spetta al datore di lavoro allegare e provare eventuali cause che escludano o limitino l'obbligo contributivo.
- Il riferimento ai contratti collettivi come parametro del minimale contributivo non comporta un'estensione erga omnes della disciplina contrattuale collettiva, ma solo l'impiego della parte economica quale criterio legale di calcolo dei contributi.
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