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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16085/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due verbali di accertamento ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva contestato alla società omissioni contributive e quantificato un credito contributivo complessivo riferito a diverse voci retributive, tra cui lavoro straordinario, mancato rispetto dell'orario, mancata fruizione di permessi e riposi, nonché questioni legate al contratto collettivo applicato. In primo grado il giudizio non è desumibile dal testo, ma in appello la Corte territoriale ha rigettato l'appello principale dell'ente e, accogliendo parzialmente quello incidentale della società, ha annullato integralmente i verbali perché riteneva impossibile distinguere la quota di retribuzione imponibile da quella esclusa e, dunque, determinare con precisione la contribuzione dovuta. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando ex art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva pronunciato oltre i limiti della domanda: la società aveva contestato solo alcune specifiche voci del credito, non l'intero complesso delle omissioni contributive, sicché l'annullamento integrale dei verbali equivaleva a negare l'intero credito dell'INPS in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS nei limiti esposti in motivazione. Ha qualificato l'azione proposta dalla società come azione di accertamento negativo del credito contributivo e ha ribadito che, in simili controversie, oggetto del giudizio non è il verbale ispettivo in sé, ma il rapporto contributivo sottostante e l'effettiva sussistenza, totale o parziale, del credito dell'ente, nei limiti della domanda e delle deduzioni delle parti. Ha quindi affermato che il giudice non può limitarsi a rilevare una generica difficoltà di accertamento o quantificazione dei contributi dovuti, perché ciò si traduce in un inammissibile non liquet. Poiché la sentenza impugnata aveva da un lato riconosciuto che l'accertamento non si estendeva a tutte le voci del verbale e persino ammesso l'esistenza di un diritto dell'ente all'assoggettamento a contribuzione per alcune somme, ma dall'altro aveva comunque annullato integralmente i verbali, la Corte ha ravvisato il vizio di extrapetizione/ultrapetizione denunciato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod proc civ.

    la censura è stata proposta come vizio di violazione processuale, per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    il giudice deve decidere entro i limiti della domanda e della res litigiosa; non può annullare integralmente un credito o un verbale quando la contestazione riguarda solo alcune voci e non l'intera pretesa contributiva

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito della decisione

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse contro verbali ispettivi in materia contributiva, l'oggetto del giudizio non è il verbale amministrativo in quanto tale, ma l'esistenza e l'ampiezza del credito contributivo sottostante.
  • L'azione del soggetto destinatario dell'accertamento va qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo del credito: il giudice deve verificare se il credito dell'ente sussista, in tutto o in parte, nei limiti delle domande e delle contestazioni formulate.
  • Il giudice non può sostituire alla decisione sulla fondatezza o infondatezza del credito un giudizio di mera difficoltà nell'accertarne o quantificarne l'ammontare, poiché una statuizione siffatta integra un inammissibile non liquet.
  • L'annullamento integrale di un verbale o della pretesa contributiva è viziato se la controversia riguarda solo alcune specifiche voci e il giudice riconosce comunque la debenza di altre somme: in tal caso si decide oltre i limiti del devoluto.
  • In tema di credito contributivo accertato in sede amministrativa, il giudice deve procedere a un accertamento pieno del rapporto sottostante, applicando le regole sul riparto dell'onere della prova e potendo riconoscere la debenza totale o parziale della contribuzione.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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