Cassazione Civile, Ordinanza n. 16090/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale relativa a crediti contributivi emersi a seguito di attività ispettiva. L’ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di contribuzione ritenuta non versata, negando alla società lo sgravio contributivo triennale previsto dall’art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, in relazione ad assunzioni effettuate tramite trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato. La Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile il beneficio perché la norma agevolativa richiede una nuova assunzione di soggetti disoccupati/inoccupati o comunque rientranti nelle categorie previste, con incremento effettivo dell’occupazione; aveva inoltre escluso l’applicazione di un diverso sgravio ex art. 15 l. n. 196 del 1997 per mancanza di specifica allegazione dei relativi presupposti. Quanto alle sanzioni civili, aveva riconosciuto l’illegittimità del regime sanzionatorio più gravoso indicato in cartella e applicato quello di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388 del 2000, ma aveva negato l’ulteriore riduzione invocata dalla società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 3 l. n. 448 del 1998 e degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, sostenendo che lo sgravio spettasse anche in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato; (2) violazione dell’art. 116, comma 15, lett. a), l. n. 388 del 2000, lamentando che, in presenza di una posizione INPS contraddittoria e di incertezza sull’obbligo contributivo, avrebbe dovuto applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole delle sanzioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che lo sgravio contributivo ex art. 3 l. n. 448 del 1998 presuppone una nuova assunzione e un effettivo incremento occupazionale, sicché non si applica alla mera trasformazione di un rapporto già in essere, come quella del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. Ha inoltre ribadito che l’incertezza sull’obbligo contributivo rileva solo nel perimetro delle ipotesi agevolative di cui all’art. 116, commi 10 e 15, lett. a), l. n. 388 del 2000, le quali presuppongono comunque l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata; pertanto, la società non poteva ottenere la riduzione invocata. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto e non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’INPS e del concessionario.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, l. n. 448 del 1998
Lo sgravio contributivo è riconosciuto solo in presenza di nuove assunzioni che determinino un effettivo incremento occupazionale di soggetti rientranti nelle categorie previste dalla norma; non opera per la trasformazione di rapporti già esistenti in rapporti a tempo indeterminato.
art. 87 Trattato CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità comunitaria dello sgravio; la Corte ha tuttavia escluso l’applicabilità del beneficio nei casi di mera trasformazione del rapporto, in coerenza con la disciplina sugli aiuti di Stato e con la finalità di incremento occupazionale.
art. 88 Trattato CE
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla compatibilità dell’agevolazione con la normativa sugli aiuti di Stato; la Corte ha ritenuto infondato il motivo per difetto del presupposto sostanziale dello sgravio.
art. 15 l. n. 196 del 1997
Citato come possibile diversa misura agevolativa per la fattispecie, ma non applicato perché la parte non aveva allegato specificamente i relativi presupposti.
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388 del 2000
Applicabile il regime sanzionatorio più favorevole rispetto a quello originariamente indicato in cartella, perché non vi era stato occultamento intenzionale del debito contributivo.
art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000
Richiamato dalla Corte come disposizione che, insieme al comma 15, lett. a), attenua il carico sanzionatorio in presenza di specifiche condizioni e presupposti.
art. 116, comma 15, lett. a), l. n. 388 del 2000
La riduzione delle sanzioni civili alle misure degli interessi legali opera solo nelle ipotesi previste dalla norma e presuppone l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata; non basta la sola incertezza sull’obbligo contributivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Lo sgravio contributivo previsto per nuove assunzioni in determinate aree territoriali richiede un reale incremento dell’occupazione e non si estende alla mera trasformazione di un rapporto di lavoro già esistente.
- Ai fini dell’agevolazione occupazionale, il lavoratore interessato deve rientrare nella platea tipizzata dalla norma agevolatrice; se il soggetto è già occupato, manca il presupposto della nuova assunzione agevolata.
- In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, l’incertezza sull’obbligo contributivo non è di per sé sufficiente a ottenere il trattamento più favorevole previsto dalla legge, che opera solo entro le specifiche ipotesi normative e al ricorrere dei relativi presupposti.
- La riduzione del carico sanzionatorio ex art. 116 l. n. 388 del 2000 richiede la verifica rigorosa delle condizioni previste dalla disposizione, compreso, ove richiesto, l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta.
- Quando il contribuente non allega in modo puntuale i presupposti di una specifica agevolazione contributiva, il giudice può escluderne l’applicazione per difetto di prova dei fatti costitutivi.
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