Cassazione Civile, Ordinanza n. 16080/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un socio di cooperativa, qualificato guardia giurata armata e licenziato per cessazione dell'attività, volta a ottenere l'indennità di mobilità ordinaria per il periodo da settembre 2015 al 30.7.2016. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e condannato l'INPS al pagamento, ritenendo che la l. n. 92/2012 avesse esteso ai soci di cooperative svolgenti le attività indicate nell'allegato all'art. 1 d.P.R. n. 602/1970 il diritto al trattamento di mobilità anche dopo l'entrata in vigore della riforma. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 602/1970, dell'art. 24, comma 5, l. n. 196/1997 e degli artt. 4, 7, 12, comma 3-bis, e 16 l. n. 223/1991, sostenendo che la l. n. 92/2012 avrebbe esteso ai soci delle cooperative di vigilanza soltanto l'ASPI e non anche l'indennità di mobilità, né il regime della CIGS con il relativo obbligo contributivo, presupposto del trattamento di mobilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 16 l. n. 412/1991. Gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso incidentale lamentando, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e in relazione agli artt. 112, 187 e 346 c.p.c., che la Corte territoriale avesse interpretato la richiesta di una somma inferiore in appello come rinuncia implicita alla maggior domanda, mentre la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni non equivale ad abbandono della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'estensione della CIGS alle imprese di vigilanza non comporta, di per sé, l'estensione dell'indennità di mobilità alle cooperative del medesimo settore; nel quadro della l. n. 92/2012, il legislatore ha previsto per tali soggetti la sola ASPI e ha comunque configurato l'indennità di mobilità come trattamento destinato a esaurirsi, senza introdurre una norma espressa che la estendesse alle cooperative di vigilanza. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata; poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originariamente proposta dal lavoratore. Il secondo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale sono stati assorbiti. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 602/1970
Allegato all'art. 1, n. 5
Il richiamo alle attività di vigilanza nell'allegato non basta, dopo la l. n. 92/2012, a fondare l'estensione dell'indennità di mobilità alle cooperative del settore in mancanza di una previsione espressa.
art. 24, comma 5, l. n. 196/1997
Richiamato dall'INPS nel primo motivo per sostenere il diverso ambito applicativo delle tutele di disoccupazione, ma non valorizzato come base decisiva della soluzione finale.
artt. 4, 7, 12, comma 3-bis, e 16 l. n. 223/1991
La sola estensione della CIGS alle imprese di vigilanza non implica l'automatica estensione della mobilità; l'art. 16 è richiamato come norma non adeguatamente considerata dalla Corte territoriale.
art. 16 l. n. 412/1991
Dedotto come parametro di violazione dal ricorrente principale; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 190 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale per contestare la lettura della condotta processuale come rinuncia implicita alla domanda maggiore.
artt. 112, 187 e 346 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che la mancata riproposizione formale in sede di precisazione delle conclusioni non equivale ad abbandono della domanda.
art. 2, comma 71, l. n. 92/2012
a decorrere dall'1.1.2017
La Corte lo valorizza per affermare che l'indennità di mobilità viene abolita dal 1 gennaio 2017, coerentemente con la natura transitoria e in esaurimento della prestazione.
l. n. 92/2012
Nel disegno complessivo della riforma, l'ASPI era destinata a divenire la forma esclusiva di tutela contro la disoccupazione involontaria e a sostituire progressivamente la mobilità; non emerge una volontà legislativa di estendere espressamente la mobilità alle cooperative di vigilanza.
Massime di principio
- L'estensione di una specifica tutela contributiva o previdenziale a determinate imprese non comporta automaticamente, in assenza di una previsione espressa, l'estensione di una diversa prestazione collegata a quel regime.
- Quando il legislatore riforma il sistema degli ammortizzatori sociali in chiave di sostituzione progressiva di una prestazione con un'altra, le norme di estensione devono essere lette in modo rigorosamente testuale, senza applicazioni analogiche che amplino una tutela ormai destinata a esaurirsi.
- Se una domanda è respinta perché insussistente il presupposto normativo del diritto azionato, i motivi ulteriori restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La mancata riproposizione formale di una richiesta nelle conclusioni finali non equivale necessariamente a rinuncia alla domanda, dovendosi valutare la condotta processuale complessiva della parte.
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