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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16053/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società consortile destinataria di una richiesta dell'INPS di pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni civili, in qualità di responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'opposizione limitatamente alle sanzioni civili, ritenendo applicabile anche per il passato l'esclusione legale della responsabilità del committente introdotta dall'art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione degli artt. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, 11 preleggi e 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012, sostenendo che la norma del 2012 non poteva applicarsi retroattivamente a obbligazioni contributive anteriori alla sua entrata in vigore. Il motivo assorbente riguardava dunque la natura della disposizione del 2012 e la sua applicabilità temporale alle sanzioni civili collegate a debiti contributivi pregressi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso. Ha affermato che la disposizione introdotta dall'art. 21 d.l. n. 5/2012 ha natura innovativa e non interpretativa, con la conseguenza che l'esenzione di პასუხისმგabilità del committente per le sanzioni civili non si applica alle obbligazioni contributive sorte prima dell'entrata in vigore della norma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    costituisce il parametro della responsabilità solidale dell'appaltatore/committente per i contributi dovuti in relazione ai rapporti di appalto, rispetto al quale si discute l'estensione alle sanzioni civili e la successiva limitazione introdotta nel 2012

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere l'efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, in quanto innovativa e non interpretativa

  • art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012

    è norma innovativa che prevede, per l'omissione contributiva negli appalti, la responsabilità del solo inadempiente; non si applica retroattivamente ai periodi contributivi anteriori

  • art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006

    richiamato in giurisprudenza come precedente regime in tema di responsabilità solidale e sanzioni civili, in cui la responsabilità si estendeva anche alle sanzioni civili per la loro natura accessoria e automatica

  • Corte cost. n. 254/2014

    richiamata per affermare che discipline sanzionatorie diverse possono trovare applicazione in diversi periodi contributivi in ragione del mutato quadro normativo

Massime di principio

  • Le sanzioni civili che accedono al credito contributivo seguono il regime sostanziale del credito cui si riferiscono e, salvo diversa previsione, si estendono nell'ambito della responsabilità solidale prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • Una norma che limiti o escluda la responsabilità del committente per omissioni contributive negli appalti ha natura innovativa quando introduce un nuovo assetto di responsabilità e, se manca una chiara previsione retroattiva, non si applica a obbligazioni contributive anteriori.
  • In materia di rapporti contributivi, il principio di irretroattività delle norme innovative impedisce di sottrarre al regime previgente le conseguenze sanzionatorie maturate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Il giudice di merito deve verificare il periodo di maturazione dell'obbligazione contributiva per stabilire quale disciplina della responsabilità solidale e delle sanzioni civili sia applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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