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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16033/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal verbale ispettivo con cui l'INPS aveva disconosciuto, in relazione a 55 lavoratori, la legittima fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge n. 448 del 1998. La società aveva proposto opposizione, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale per 21 lavoratori (quelli indicati ai nn. 35-55 del verbale), mentre il resto della pretesa dell'INPS era stato confermato. In appello la società aveva contestato la valutazione del materiale istruttorio e il criterio seguito per affermare la decadenza dal beneficio in presenza di licenziamenti per fine fase lavorativa, sostenendo che i lavoratori erano stati licenziati per circostanze non imputabili al datore di lavoro e che l'attività edilizia negli appalti pubblici presenta per sua natura eventi estranei e non prevedibili; aveva inoltre chiesto una diversa ricostruzione delle ULA e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, lett. c), L. n. 448/1998 e nullità della sentenza/procedimento per asserita violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., per omessa considerazione della relazione di parte, delle prove testimoniali e dei prospetti sul computo delle ULA; inoltre si è censurata la motivazione come apparente e si è contestato il mancato ricorso a c.t.u., ritenuta non esplorativa dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi nella parte in cui miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sul mancato incremento/mantenimento occupazionale e sulla natura dei licenziamenti per fine fase lavorativa nel settore edile, considerati espressione del normale rischio d'impresa e non di un evento imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione, perché formulata sostanzialmente come richiesta di rivalutazione del merito e non come denuncia di un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto corretta anche la decisione di non disporre c.t.u., trattandosi di mezzo non esplorativo e non surrogatorio dell'onere probatorio della parte. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, legge n. 448 del 1998

    Lo sgravio contributivo è subordinato al mantenimento del livello occupazionale e la cessazione anticipata dei rapporti per fatti riconducibili al normale rischio d'impresa, come i licenziamenti per fine fase lavorativa nel settore edile, comporta la decadenza dal beneficio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta, senza però indicare concretamente in che modo fosse stata violata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità, ma senza specifica illustrazione della violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che, in realtà, il ricorso tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, ma la mancata c.t.u. è stata ritenuta corretta perché esplorativa.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica dimostrazione della violazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere della prova dei presupposti dello sgravio grava sulla parte che lo invoca e non può essere surrogato da una c.t.u. esplorativa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per vizio della motivazione è ricondotta solo alle anomalie motivazionali radicali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non è consentita una nuova valutazione del fatto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di benefici contributivi, la parte che invoca lo sgravio deve provare tutti i presupposti di legge, incluso il mantenimento del livello occupazionale richiesto dalla disciplina agevolativa.
  • Nel settore edile, la cessazione anticipata dei lavori e i licenziamenti per fine fase lavorativa rientrano nel normale rischio d'impresa e non integrano, di regola, un evento imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro idoneo a conservare il beneficio.
  • Il licenziamento seguito dall'eventuale offerta di riassunzione presso altri cantieri non equivale, di per sé, a un fatto esterno che escluda la riconducibilità del recesso alla sfera imprenditoriale.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se formulate sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
  • Il vizio motivazionale censurabile in cassazione è solo quello che si traduce in un'anomalia radicale della motivazione, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione stessa.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza delle allegazioni o delle prove di parte e può essere legittimamente negata quando abbia finalità esplorative.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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