Cassazione Civile, Ordinanza n. 37452/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui le era stata irrogata una sanzione per violazione dell'art. 7 cod. strada, per avere circolato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996, sostenendo che il veicolo era munito di contrassegno riservato agli invalidi e che la norma richiederebbe solo l'esposizione del contrassegno, non anche la prova della presenza a bordo della persona invalida. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il Tribunale avesse invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione della presenza dell'invalido a bordo anziché richiedere all'Amministrazione la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che il contrassegno per invalidi è personale e consente la circolazione nelle zone a traffico limitato solo quando l'autovettura sia effettivamente utilizzata per il trasporto della persona titolare del contrassegno. Di conseguenza, grava sul soggetto sanzionato l'onere di dimostrare che, nella specifica circostanza, l'uso del veicolo fosse avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante il superamento del divieto. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese perché la Prefettura intimata non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La circolazione in zona a traffico limitato è vietata in assenza di autorizzazione, salvo il ricorrere delle condizioni previste per i veicoli al servizio di persona titolare di contrassegno invalidi.
art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996
Il contrassegno per invalidi ha carattere strettamente personale e legittima l'accesso alle zone a traffico limitato solo se il veicolo è utilizzato per il trasporto della persona invalida titolare del contrassegno.
L'onere di provare che l'utilizzo del veicolo rientrasse nella condizione legittimante grava sul soggetto sanzionato che invoca il titolo autorizzatorio.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate alla luce di un principio di diritto già consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrassegno invalidi consente la circolazione in deroga ai divieti di accesso alle ZTL solo quando il veicolo sia effettivamente impiegato per il trasporto del titolare del contrassegno, trattandosi di autorizzazione personale e non estesa indiscriminatamente al veicolo.
- Chi invoca una causa di legittimazione speciale all'uso del veicolo deve provare la concreta sussistenza delle condizioni che ne consentono l'applicazione; non spetta all'Amministrazione dimostrare in via generale la mancanza di tali condizioni.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure manifestamente infondate rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato già richiamato dalla Corte.
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