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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31843/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi dirigenti medici, dipendenti o ex dipendenti di una USL poi confluita nell'azienda sanitaria resistente, volta ad accertare il diritto alla rideterminazione, dal 1 luglio 1998 o da altra data ritenuta di giustizia, dei fondi aziendali destinati alla retribuzione accessoria e alla retribuzione di posizione/risultato, con conseguente condanna dell'ente al reintegro dei fondi, al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande e alla disapplicazione o declaratoria di nullità dei contratti collettivi decentrati stipulati tra il 1997 e il 2010 nella parte in cui avrebbero determinato in modo illegittimo i fondi. I ricorrenti sostenevano che, a fronte dell'incremento del personale medico, l'azienda non avesse adeguato i fondi in misura corrispondente, con abbassamento del valore pro capite delle componenti accessorie della retribuzione; assumevano che l'art. 60 del CCNL 1996 imponesse un incremento rigidamente proporzionale e automatico dei fondi per ogni nuova assunzione, e che analoghe regole emergessero dall'art. 53 del CCNL 2000 e dalle ulteriori disposizioni invocate. La Corte d'appello aveva però respinto le domande, ritenendo, tra l'altro, che prima della graduazione degli incarichi non spettasse oltre la retribuzione minima e che, per il periodo successivo, l'incremento dei fondi non fosse automatico ma dovesse essere determinato in modo congruo dall'azienda. Con il ricorso per cassazione i medici articolavano sei motivi: violazione delle norme collettive e di legge sulla formazione dei fondi e sull'interpretazione dei contratti collettivi; omesso esame della delibera aziendale del 2004 di graduazione degli incarichi e prima integrazione dei fondi; violazione delle norme sulla destinazione delle risorse e sull'utilizzo dei risparmi di RIA; omesso esame e mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per verificare la congruità dei fondi; violazione delle norme processuali e dell'art. 111 Cost. per il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro. L'azienda sanitaria, con controricorso e ricorso incidentale autonomo, deduceva in via preliminare il difetto di diritto soggettivo e di legittimazione ad agire, l'assenza di interesse, l'improponibilità cumulativa e l'acquiescenza alla formazione dei fondi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale autonomo e assorbito quello condizionato; ha affermato che le questioni sulla posizione giuridica azionabile, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, non escludono la tutela del dipendente, poiché la contestazione riguarda la corretta liquidazione della retribuzione e il giudice ordinario può sindacare la legittimità degli atti di determinazione del fondo. Nel merito ha respinto il ricorso principale: ha interpretato gli artt. 60 CCNL 1996 e 53 CCNL 2000 nel senso che l'incremento dei fondi in caso di aumento delle dotazioni organiche non è automatico né rigidamente matematico, ma richiede una preventiva valutazione di congruità e determinazioni aziendali; ha valorizzato il dato letterale e sistematico delle clausole collettive, la presenza di criteri espressi di consolidamento o di quantificazione percentuale quando voluti, e la successiva disciplina contrattuale che conferma il carattere non automatico dell'incremento, anche alla luce delle linee guida regionali e dei vincoli di equilibrio di bilancio. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo per non avere censurato l'effettiva ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sull'indeterminatezza della domanda; ha dichiarato inammissibili gli ultimi due motivi perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La decisione si è conclusa con rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale autonomo, assorbimento dell'incidentale condizionato e compensazione integrale delle spese di legittimità, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei dirigenti medici, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale autonomo dell'azienda sanitaria e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha escluso che la contrattazione collettiva imponesse un automatismo nella rideterminazione dei fondi per retribuzione accessoria in correlazione all'aumento del personale, affermando che l'incremento deve essere determinato in modo congruo dall'azienda sulla base di una valutazione discrezionale e nel quadro delle previsioni collettive. Ha inoltre ritenuto che le censure sulla consulenza tecnica e sul mancato esame di alcuni fatti mirassero in realtà a una rivalutazione del merito. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 dirigenza medica SSN

    nella parte sul finanziamento dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione e sull'incremento del fondo in caso di rideterminazione della dotazione organica

    non introduce un automatismo matematico nell'incremento del fondo; prevede invece una valutazione di congruità e una determinazione aziendale nel quadro delle risorse disponibili

  • art. 53 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medica SSN

    finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche

    richiede un incremento congruo dei fondi con oneri a carico del bilancio aziendale, da apprezzare in relazione alle posizioni di nuova istituzione e alle necessità accessorie, non secondo un criterio aritmetico fisso

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina della contrattazione collettiva e della sua vincolatività

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina della contrattazione collettiva e del controllo sulla compatibilità economico-finanziaria

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici

  • art. 47 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti in tema di contrattazione collettiva

  • art. 48 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti in tema di contrattazione collettiva e disciplina delle risorse

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dai ricorrenti quale base normativa del rapporto dirigenziale sanitario e della relativa disciplina economica

  • art. 1362 c.c.

    utilizzato per negare la lettura proposta dai ricorrenti, perché il tenore letterale delle clausole non consente di ricavare un automatismo dell'incremento

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive, che devono essere lette le une per mezzo delle altre

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra i canoni ermeneutici dei contratti collettivi

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra i canoni ermeneutici dei contratti collettivi

  • art. 51 CCNL 1996 dirigenza medica SSN

    richiamato nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali

  • art. 56 CCNL 2000 dirigenza medica SSN

    richiamato nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali

  • art. 50 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medica SSN

    richiamato come disciplina della retribuzione di posizione e dei relativi fondi

  • art. 47 CCNL 5 dicembre 1996

    richiamato in relazione ai fondi aziendali e alla RIA

  • art. 1, comma 1, secondo alinea, CCNL 4 marzo 1997

    richiamato in relazione alla disciplina delle risorse e dei fondi aziendali

  • art. 9 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico

    interpretabile solo congiuntamente all'art. 7 del medesimo contratto; l'incremento delle risorse derivanti dai risparmi di RIA presuppone perequazione e compensazione a livello regionale, non un automatismo assoluto

  • art. 7 CCNL 8 giugno 2000, parte normativa

    impone coordinamento regionale e perequazione dei fondi, con modalità definite nei protocolli regionali

  • art. 39 CCNL 2000

    richiamato per evidenziare che la graduazione degli incarichi e la porzione incrementale della retribuzione di posizione dipendono dalla disponibilità del fondo

  • art. 24 CCNL 2005

    richiamato per mostrare che la disciplina successiva presuppone l'esistenza di un fondo non rigidamente predeterminato

  • art. 94 CCNL 19 dicembre 2019

    richiamato come conferma della persistente logica di incrementi variabili e condizionati al rispetto di linee guida regionali e vincoli di equilibrio dei costi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul mancato esercizio dei poteri istruttori

Massime di principio

  • Nella disciplina dei fondi aziendali per il trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, l'aumento della dotazione organica non comporta di per sé un incremento automatico e matematico del fondo, occorrendo invece una valutazione di congruità rimessa all'azienda nel rispetto della contrattazione collettiva.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve essere letterale e sistematica: quando la contrattazione vuole imporre criteri rigidi di finanziamento lo fa espressamente, mentre formule come "in modo congruo" o richiami a linee guida regionali escludono automatismi predeterminati.
  • La contestazione della formazione o ripartizione di un fondo retributivo può essere scrutinata dal giudice ordinario in termini di corretta liquidazione della retribuzione, con sindacato sui vizi dell'atto e possibile disapplicazione, senza ridurre la questione a mera contabilità interna.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di migliore coordinamento del materiale istruttorio, salvo il rispetto rigoroso dei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la ratio decidendi del giudice di merito è l'indeterminatezza della domanda, la censura in cassazione deve investire tale specifico profilo processuale e non limitarsi a denunciare soltanto violazioni di norme sostanziali.
  • L'utilizzo di risparmi o risorse derivanti da istituti retributivi pregressi, come la RIA, richiede il rispetto delle previsioni contrattuali di perequazione e compensazione a livello regionale, non potendo essere assunto come incremento automatico del fondo aziendale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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