Cassazione Civile, Ordinanza n. 31791/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una pluralità di dipendenti sanitari e ausiliari che avevano chiesto la condanna dell’azienda al pagamento di somme maturate per effetto della ritenuta illegittima gestione dell’orario di lavoro in caso di assenza: secondo i lavoratori, per ciascun turno andavano considerate 7,12 ore effettive e non 6 ore, poiché l’articolazione dell’orario doveva essere su cinque giorni settimanali e non su sei, come già accertato con precedente sentenza passata in giudicato per il periodo 2010-2012. I medesimi lavoratori domandavano quindi il pagamento delle differenze anche per le annualità successive, assumendo che l’azienda non avesse dato esecuzione al precedente giudicato. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, rigettando la pretesa riconvenzionale dell’azienda di compensare le somme dovute con quanto asseritamente percepito dai dipendenti per ferie ulteriori e per indennità di presenza/turno non dovute, ritenendo la deduzione troppo generica e non supportata da conteggi esplicativi. Con il ricorso per cassazione l’azienda ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto carente l’allegazione e la prova della compensazione, nonostante fossero stati prodotti conteggi e supporti informatici; 2) omesso esame di prova decisiva e nullità della sentenza, per mancata valutazione dei conteggi e delle buste paga; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., contestando l’affermazione di genericità della contestazione ai conteggi dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità, poiché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può servire a censurare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Ha poi affermato che il secondo motivo era inammissibile perché il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello che integra un’anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla completezza del ragionamento decisorio. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione dell’esistenza e del valore della non contestazione appartiene al giudice di merito. Conseguentemente l’azienda è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; rileva solo se la decisione si fondi su prove non dedotte, prove d’ufficio fuori dai limiti o prove legali disattese o male intese.
art. 116 c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di violazione di legge la critica alla valutazione delle prove non legali operata dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione in senso ampio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non il semplice cattivo apprezzamento delle prove.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 167, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della specificità delle difese e delle contestazioni, ma la relativa apprezzabilità resta rimessa al giudice di merito.
art. 416, comma 3, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea valutazione della non contestazione, ma la verifica dell’effettiva portata della contestazione è demandata al giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove d’ufficio oltre i limiti consentiti, oppure attribuisca efficacia di prova legale a elementi che tale efficacia non hanno.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ristretto alle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. se non riguarda un fatto storico decisivo, specificamente discusso tra le parti e non valutato dal giudice.
- La valutazione della specificità della contestazione e della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte appartiene al giudice di merito e non è, di regola, censurabile in cassazione come violazione di legge.
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