Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31839/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente aveva già ottenuto, in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato e poi confermata in cassazione, l'accertamento del diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, corrispondente alla posizione C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1990 e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. In questo secondo giudizio sosteneva che l'Amministrazione avesse adempiuto solo parzialmente a quel giudicato, perché non gli aveva riconosciuto la progressione economica C3 super per il periodo 03.01.2005 - 31.12.2009. La Corte d'appello aveva però riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che il conseguimento della posizione C3 super non fosse automatico, ma subordinato alla presentazione della domanda di partecipazione entro il 30.6.2000, con relativa scheda e valutazione del dirigente, e al collocamento utile in graduatoria. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 434 c.p.c. e delle norme sull'art. 16 del d.l. 179/2012, sostenendo che l'appello ministeriale fosse tardivo perché la sentenza di primo grado era stata notificata correttamente all'indirizzo PEC indicato dall'Amministrazione e che, comunque, la notifica alla PA avrebbe dovuto riferirsi al legale rappresentante e non al funzionario. Con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali, contestando la valutazione della Corte d'appello sul mancato automatismo della progressione e sull'assenza dei presupposti per il trattamento economico richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 16 del d.l. 179/2012 disciplina il luogo e le modalità telematiche delle notificazioni alle pubbliche amministrazioni, ma non elimina il distinto profilo del destinatario della notifica: per far decorrere il termine breve di impugnazione della sentenza, quando la PA è costituita in giudizio tramite un proprio dipendente, la notificazione deve comunque essere indirizzata al funzionario che ha assunto la difesa nel giudizio, secondo il principio consolidato già affermato anche dalle Sezioni Unite. Ha inoltre rilevato che la notifica non era stata univocamente rivolta a tale scopo nei confronti del funzionario costituito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non denunciava un omesso esame di fatto decisivo; inoltre non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la pretesa retributiva in difetto delle condizioni contrattuali richieste, lasciando eventualmente spazio, in tesi diversa, a un'azione risarcitoria non proposta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la decisione sulla tempestività dell'appello, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente

  • art. 16 d.l. n. 179/2012

    disciplina le comunicazioni e notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, imponendo l'uso degli indirizzi PEC comunicati ai sensi del comma 12

  • art. 16 d.l. n. 179/2012

    consente alle amministrazioni di comunicare gli indirizzi PEC per ricevere comunicazioni e notificazioni, compresi ulteriori indirizzi di specifiche aree organizzative omogenee quando la PA si costituisca tramite propri dipendenti

  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 28, comma 1, lett. a)

    ha modificato il comma 12 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012, prevedendo la facoltà e non l'obbligo per le PA di comunicare ulteriori indirizzi PEC

  • L. 11 settembre 2020, n. 120

    legge di conversione della modifica all'art. 16 del d.l. n. 179/2012

  • art. 417-bis c.p.c.

    quando la pubblica amministrazione si costituisce in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve va effettuata allo stesso dipendente

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato come norma che, tramite il rinvio all'art. 170 c.p.c., consente la notificazione al difensore e, nel caso della PA costituita tramite dipendente, al funzionario che esercita la difesa

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato quale regola generale sulla notificazione al difensore presso il domicilio eletto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dopo la riformulazione consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 132 c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e alla verifica della sua esistenza apparente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Per le notificazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni che si difendono tramite propri dipendenti, la disciplina dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012 riguarda il canale e l'indirizzo PEC da utilizzare, ma non elimina l'esigenza che la notificazione sia inequivocabilmente diretta al soggetto che, nel giudizio, ha assunto la qualità di difensore della parte.
  • Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza deve essere notificata in modo univoco e percepibile come finalizzata a far decorrere il termine; la mera spedizione a un indirizzo PEC corretto non basta se dalla relata non risulta chiaramente il destinatario processuale della notifica.
  • Quando la pubblica amministrazione è costituita in giudizio tramite un proprio dipendente, questi è assimilato al difensore quanto alla ricezione della notificazione della sentenza, sicché la notifica deve essere rivolta a lui e non genericamente alla parte o al suo ente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentito usare tale censura per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento di merito.
  • Se la pretesa azionata è retributiva, il giudice deve verificare la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla disciplina collettiva per il trattamento invocato; in mancanza di tali presupposti, l'eventuale lamentato impedimento alla loro realizzazione può al più fondare una diversa domanda risarcitoria, se specificamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.